Protrazione dei termini di durata delle procedure di gara e validità della cauzione provvisoria.

Descrizione Immagine non disponibile

Procedura di gara con scadenza offerte il giorno 13 gennaio 2020. La cauzione provvisoria doveva avere validità un anno.

In data 12 gennaio 2021 la stazione appaltante chiede di confermare l’offerta economica, nonché di integrare la validità della polizza provvisoria, assegnando al ricorrente il termine del 25 gennaio 2021 per effettuare il detto adempimento e specificando che “la mancata risposta sarà considerata quale diniego al rinnovo stesso, comportando quindi l’esclusione del concorrente”.

L’impresa non presenta quanto richiesto e la stazione appaltante dispone l’esclusione .

L’impresa impugna la propria esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata sostenendo che, ai sensi degli artt. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 37 del decreto-legge n. 23 del 2020, occorreva tener conto delle suddette norme che avevano sospeso tutti i termini di tutti i procedimenti amministrativi e di tutti gli atti e le attività endoprocedimentali. Dunque doveva essere considerata anche la sospensione della validità dell’offerta economica e dell’efficacia della polizza provvisoria.

Tar Toscana, Sez. II, 19/ 03/ 2021, n. 406, respinge il ricorso :

Gli assunti di parte ricorrente, infatti, non convincono. La sospensione dei termini disposta dall’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, e prorogata dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020, ha riguardo ai termini “relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio”, ovvero la validità di “certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”.

Cioè la evocata sospensione è riferita, da un lato, ai termini previsti in seno alle procedure pubblicistiche, per il compimento di atti endoprocendimentali o adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati che partecipino ad esse, termini che potrebbe essere difficoltoso rispettare in presenza della emergenza pandemica; dall’altro, la sospensione è altresì riferita alla validità di atti pubblici emessi in esito allo svolgimento di procedimenti amministrativi, come certificazioni o autorizzazioni, al fine di procastinare la necessità di rinnovo degli stessi.

Nelle citate disposizioni non vi è al contrario alcun riferimento alla estensione di validità di atti privati presentati in seno ai procedimenti amministrativi, com’è l’offerta presentata da un operatore economico nell’ambito di una procedura di gara, ovvero ad atti negoziali, come la polizza fideiussoria, la quale ultima, per poter essere estesa nella sua durata, avrà bisogno di attività stipulativa posta in essere con la banca o l’assicurazione che l’abbia rilasciata.

La tesi di parte ricorrente, volta ad operare una lettura estensiva delle citate disposizioni, cioè a riferirle, oltre che ai termini procedimentali e alla validità degli atti pubblici, anche alla estensione di validità degli atti privati, non pare dunque avere alcun appiglio nei testi normativi. Né riscontro in tal senso è rinvenibile nella delibera di ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, invocata da parte ricorrente.

La lettura del citato atto anzi conferma quanto si qui evidenziato. Infatti l’ANAC specifica che la sospensione opera sul termine previsto dagli atti gara per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento del sopralluogo, per l’attivazione del soccorso istruttorio o lo svolgimento della verifica di anomalia delle offerte. Non si afferma invece che sia protratta ex lege la validità delle offerte presentate in gara o che si proroghi la validità delle garanzie fideiussorie presentate dagli offerenti. Questi ultimi sono atti di parte, aventi natura privatistica, e non può esserne prorogata ex lege la validità a prescindere da una manifestazione di volontà in tale senso degli offerenti e dei terzi coinvolti.

È chiaro che la protrazione dei termini di durata delle procedure di gara, anche in esito alla situazione emergenziale in atto, può comportare che i termini di validità delle offerte previsti dalla legge o quelli di validità delle garanzie presentate in gara vengano a scadere. In tale evenienza, come correttamente accaduto nella fattispecie in esame, la stazione appaltante non può far altro che richiedere agli interessati di confermare la validità delle offerte presentate oltre i termini iniziali e di produrre atti integrativi della validità delle garanzie. D’altra parte si tratta di adempimenti che, oltre che inevitabili, non paiono particolarmente gravosi per gli operatori economici interessati. Non aver provveduto a dare esecuzione alle richieste in tal senso provenienti dalla stazione appaltante non poteva quindi che comportare la esclusione di parte ricorrente dalla gara.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/03/2021 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...