Obbligo di verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL.

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Il giudice ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL indicato dall’aggiudicataria.

La società aveva dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla lex specialis, dichiarandone l’equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

In tale situazione la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare tale equivalenza prima dell’aggiudicazione, come imposto dall’art. 11, comma 4, del Codice (anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 209/2024).

Il Tar Puglia ribadisce come la verifica dell’equivalenza costituisca un passaggio obbligatorio prima dell’affidamento, e pertanto accoglie il ricorso.

Questa la posizione di Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 16/03/2026, n. 388:

4. È invece meritevole di accoglimento la doglianza, contenuta nel primo ordine di censure, con cui la ricorrente denuncia che la P.A. non ha sottoposto a verifica la dichiarazione di equivalenza del CCNL dichiarato da xxx, incorrendo pertanto in un difetto di istruttoria e di motivazione.

4.1. Nel caso di specie, infatti l’aggiudicataria controinteressata si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 11, comma 3, D. Lgs. 36/2023, indicando un CCNL diverso da quello previsto dal Disciplinare di gara (ossia il CCNL CISAL AMPIT 7950, anziché il CCNL Metalmeccanico–Artigiano), con espressa dichiarazione di equivalenza tra i due contratti.

4.2. Sul punto, non sembra revocabile in dubbio – al contrario di quando sostenuto dalla difesa della controinteressata – che la Stazione appaltante abbia individuato nella lex specialis, quale CCNL di riferimento per gli operatori economici partecipanti alla gara, lo specifico “CCNL Metalmeccanico Artigiano”, quale contratto collettivo maggioritario e più rappresentativo sul piano nazionale e territoriale, secondo i dettami di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

4.3. In tal senso, nel paragrafo 3.3. del Disciplinare di gara il Comune di ……… ha previsto in modo inequivocabile (in claris non fit interpretatio) quanto segue: “Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice: CCNL Metalmeccanico-Artigiano”.

4.4. Orbene, la società xxx, nella propria istanza di partecipazione, ha dichiarato «che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere CISAL AMPIT 7950 e che il medesimo, essendo equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante» (all. n. 15, pag. 14 – foliario di parte ricorrente).

 
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4.5. A fronte di ciò, l’ente concedente avrebbe dovuto procedere, in ossequio al disposto dell’art. 11, comma 4, D. Lgs. 36/2023, alla verifica della dichiarazione di equivalenza, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo decreto legislativo, ciò che, tuttavia, nella specie non è avvenuto, essendosi l’Amministrazione limitata a recepire supinamente la suddetta dichiarazione, resa dall’aggiudicataria.

5. E, invero, se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost., dall’altro, tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.

5.1. Al fine di precisare il contenuto della suddetta valutazione, del resto, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 209/2024 (cd. Decreto Correttivo), che – a far data dal 31.12.2024 – ha così modificato il comma 4 dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023: «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6».

5.2. In particolare, l’art. 3 del predetto allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che ”1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta. 2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”.

5.3. Le disposizioni da ultimo richiamate, ratione temporis applicabili alla gara de qua, confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.

6. Nella fattispecie di cui è causa tale adempimento risulta, per converso, del tutto omesso, non essendovi traccia, né nei verbali di gara né nella determinazione di affidamento, dell’effettivo espletamento della verifica relativa al contenuto della dichiarazione di equivalenza resa dalla controinteressata.

6.1. Dall’esame complessivo degli atti e della documentazione di causa, oltreché dal deposito documentale effettuato dal Comune di ……. in adempimento dell’ordine istruttorio impartito con la sopra menzionata ordinanza collegiale n. 66/2026, si evince che la Stazione appaltante non ha effettuato la verifica di equivalenza del CCNL, e tale circostanza è stata puntualmente stigmatizzata dalla difesa attorea.

6.2. Pertanto, in disparte la fondatezza della lamentata carenza del requisito dell’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dalla controinteressata e quello individuato dall’ente concedente (il cui vaglio è precluso a questo Giudice, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato – v. art. 34, comma 2, c.p.a.), la censura in esame è fondata, nei termini sin qui precisati.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 17/03/2026

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