Se l’istanza di accesso è tardiva non opera il principio di “dilazione temporale”
Nel dichiarare irricevibile il ricorso a causa della tardività dello stesso, il Tar Puglia ricorda i principi dell’Adunanza Plenaria 12/2020, e ribadisce i canoni di auto-responsabilità degli operatori economici, che devono farsi parte diligente ed ottemperare alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso per come stabilite dall’Amministrazione.
Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sezioni Unite, 19/09/2023, n. 1136:
Tutto ciò premesso, il ricorso risulta irricevibile per tardività.
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SCARICA GRATIS LA GUIDACome correttamente rilevato da parte ricorrente, nella fattispecie in esame viene in rilievo il principio, espresso con la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, in forza del quale “a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come vale ribadire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione); b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, di nuovo, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta “dilazione temporale”: e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum; c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (sicché, più che di vera e propria “dilazione temporale”, in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine)” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 8767/2023; cfr. anche Cons. Stato n. 2736/2023).
Nel caso di specie, come evidenziato supra nella narrativa in fatto, parte ricorrente ha colpevolmente ritardato la sua stessa istanza di accesso, omettendo di presentarla nelle forme all’uopo appositamente richieste dalla Stazione appaltante, ovvero per il tramite dell’apposita modulistica prevista dalla regolamentazione aziendale.
Deve sul punto premettersi come appaia principio quieto quello in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni possano legittimamente conformare il potere degli interessati di presentare istanze, ad es. di accesso agli atti, tramite la previsione di apposita modulistica da offrire in comunicazione all’Amministrazione medesima.
La celerità e l’efficienza di un procedimento quale quello di accesso – soprattutto in contesti organizzativi di Amministrazioni destinatarie di significativi quantitativi di istanze di tal genere – necessita di una standardizzazione delle modalità di presentazione delle relative domande, al fine di garantire la più rapida trattazione istruttoria possibile delle istanze di accesso medesime.
Chi partecipa ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, da considerarsi soggetto professionale per definizione, è sicuramente tenuto ad ottemperare a tali modalità di presentazione di istanze di accesso, non potendo non sapere della loro esistenza ed essendo egli stesso interessato a tenere un approccio collaborativo con la Stazione appaltante, essendo detto approccio di per sé funzionale al miglior disimpegno possibile di dette istanze, finendo in tal modo per andare a favore del suo stesso interesse conoscitivo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Dunque, proprio in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico, quest’ultimo avrebbe dovuto farsi parte diligente ed ottemperare alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso per come stabilite dall’Amministrazione, modalità stabilite non certo in senso emulativo, ma nell’ottica di agevolare la celere evasione delle istanze stesse.
Poiché nel caso concreto la società ricorrente non ha proceduto nel senso sopra indicato, il ritardo maturatosi nell’ostensione documentale non può ridondare in suo favore, essendo evidente che con un minimo di diligenza partecipativa in più il relativo inconveniente ed il correlato ritardo nell’ostensione della documentazione si sarebbero pacificamente potuti evitare.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/09/2023 di Roberto Donati
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