Sul principio di equivalenza

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Il Tar Campania, nel respingere il ricorso, ricorda la giurisprudenza formatasi sul principio di equivalenza.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I,22/10/2024, n. 1957:

9.9. Giova in proposito rammentare che la giurisprudenza amministrativa riconduce il requisito dell’equivalenza non già ad un mero attributo formale, suscettibile di strumentalizzazioni formalistiche, ma ad un elemento rispondente ad uno specifico interesse del committente pubblico, incidente sulla qualità della prestazione richiesta (Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169).

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In proposito è stato affermato che:

– il principio di equivalenza ha lo scopo di evitare che, attraverso la previsione di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate – in alcuni casi addirittura “nominative”, con indicazione ad esempio di un singolo brevetto, marchio o provenienza – risulti irragionevolmente limitato il confronto competitivo fra gli operatori economici, e in particolare vengano precluse offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta;

– detto principio “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018) e trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica;

9.10. Proprio alla luce della ratio ad esso sottesa, il principio di equivalenza presuppone quindi la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale “conformità sostanziale” con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte (Cons. Stato III, 6 settembre 2023 , n. 8189), di modo che, nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento (Cons. Stato, IV, n. 4353 del 2021, cit.).

Nel delineare la nozione di “conformità sostanziale” quale contenuto precipuo del criterio di equivalenza è stato altresì evidenziato, in linea con l’individuata finalità ad esso sottesa, che “l’equivalenza va ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede di gara“, e dunque correlata allo specifico interesse perseguito dalla Stazione appaltante (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 17 agosto 2020, n. 5063).

9.11. Se, dunque, il principio è diretto ad evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite esclusioni dalla gare pubbliche, fondate sul pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte con quelle richieste, ne discende che esso presuppone che, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno standard – espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo – capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio pur formalmente privo della specifica indicata, dovendosi distinguere – ai fini del giudizio di equivalenza – fra “caratteristiche richieste in quanto funzionali ad assicurare l’interesse cui è preordinata la commessa (sentenze nn. 2905/2011 e 1006/2022), e requisiti richiesti invece per delimitare tassativamente la tipologia di dispositivo richiesto, senza possibilità di giudizio di equivalenza (sentenze nn. 1225/2021 e 9405/2022)” (Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n.10536).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/10/2024 di Roberto Donati

 

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