Inquadramento del personale e CCNL di riferimento

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E’ precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara (Cons. St., V, 3 novembre 2020, n. 6786), il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato.

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La difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto

Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 21/10/2024, n. 2780:

26. Con il secondo motivo aggiunto viene contestato il rilievo, ritenuto determinante per il giudizio di anomalia dell’offerta, attinente all’inquadramento del personale nel livello D1 del CCNL di riferimento.

Ad avviso della ricorrente la previsione di personale inquadrato sia al livello C1 che D1 sarebbe corretta poiché il servizio oggetto di affidamento non avrebbe una natura solo educativa ma avrebbe natura mista, assistenziale ed educativa: in particolare, l’“accompagnamento scuolabus” richiederebbe un’attività esclusivamente assistenziale, mentre richiederebbero un’attività mista la “pre-scuola” (accoglienza, assistenza, organizzazione di attività educative), il “dopo scuola” (accoglienza, assistenza durante il momento della mensa e organizzazione di attività educative di gioco libero o strutturato), il “dopo scuola infanzia” (assistenza e organizzazione di attività educative di gioco libero o strutturato), i “centri ricreativi diurni” (accoglienza, assistenza durante il momento della mensa, organizzazione di attività educative di gioco libero o strutturato).

Ciò troverebbe conferma anche nei chiarimenti resi dalla stazione appaltante che, in riscontro a un quesito formulato dalla ricorrente, ha allegato la tabella del personale in servizio, in base alla quale la ricorrente ha formulato la propria offerta economica, tenendo conto della clausola sociale prevista all’art. 26 del capitolato.

27. Il motivo è fondato.

Per giurisprudenza costante è precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara (Cons. St., V, 3 novembre 2020, n. 6786), il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato: la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086); Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2021, n.6784).

Nel caso di specie non può ritenersi che l’inquadramento della ricorrente sia anomalo rispetto all’oggetto di un appalto che prevede indubbiamente, accanto ad attività educative, anche attività assistenziali (art. 2 del capitolato) e trovando, altresì, corrispondenza nell’inquadramento del personale in servizio al 1° luglio 2023 (doc. 24 della ricorrente) che l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire in forza della clausola sociale prevista all’art. 26 del capitolato, oltre che nell’analogo inquadramento previsto nell’offerta economica della controinteressata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/10/2024 di Roberto Donati

 

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