Sul modello di raccordo procedimentale tra stazione appaltante e centrale di committenza

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Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l’attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell’opera della prima, il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall’A.N.A.C. nel parere citato dal ricorrente (delibera del 24 maggio 2024, n. 255), apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa.

Questo quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I, 04/08/2025, n. 944:

8.4. Infine, neanche l’ultimo motivo è suscettibile di positivo apprezzamento.

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8.4.1. Il ricorrente si duole, in sostanza, della circostanza che le funzioni di R.U.P. sarebbero state illegittimamente espletate dal direttore generale della-OMISSIS-. Poiché si tratta di una stazione appaltante non qualificata per l’importo stimato dell’appalto,-OMISSIS- ha dovuto rivolgersi alla S.U.A.R. per la conduzione della procedura; ne discende che quest’ultima avrebbe dovuto nominare il R.U.P., conformemente a quanto previsto dall’art. 62, co. 13 c.c.p. Conseguentemente, la determinazione di esclusione adottata dal S.U.A.R. avrebbe pedissequamente recepito le valutazioni effettuate da un organo incompetente.

8.4.2. Al fine di delibare la fondatezza della censura, occorre premettere che, in base all’art. 62, co. 13 c.c.p., «le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».

Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l’attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell’opera della prima, il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall’A.N.A.C. nel parere citato dal ricorrente (delibera del 24 maggio 2024, n. 255), apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa.

8.4.3. In questo quadro, il Collegio reputa che il coordinamento realizzato tra la S.U.A.R. e-OMISSIS-, al di là delle imprecisioni nella nomenclatura utilizzata nei documenti di gara per designare le figure, regga il confronto con la cornice normativa del codice.

Nel decreto di indizione della procedura il dott. -OMISSIS- -OMISSIS- viene individuato come «Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, di cui agli articoli 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e 15, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023», dando atto che «i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell’offerta, saranno di competenza del RUP-OMISSIS- in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica». In particolare, l’art. 4 del disciplinare così dispone: «si specifica che il RUP è il Dott-OMISSIS-, Direttore Generale di -OMISSIS-ed il RPA è il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, U.S.S. Lavori pubblici, Forniture, Servizi e Concessioni – S.U.A.R. – di Regione Liguria, tale nominato con decreto dirigenziale -OMISSIS-. Si specifica, ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 9 Codice, che il RPA curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto con l’eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dell’offerta, che saranno di competenza del RUP, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica».

Ebbene, la S.U.A.R. ha dunque nominato un proprio dirigente che, al di là della terminologia adoperata, difforme da quella del codice, ha assolto le funzioni di responsabile unico. L’istruttoria relativa alla domanda e ai requisiti del ricorrente, svolta dal responsabile-OMISSIS- (impropriamente qualificato come R.U.P.), è riconducibile alle «attività di […] pertinenza» che l’art. 62, co. 13 riserva alla stazione appaltante beneficiaria.

8.4.3.1. Del resto, anche fuori dallo schema dei rapporti tra stazione appaltante qualificata e non qualificata, l’art. 15, co. 4 prevede la possibilità di adottare «modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP», in tal modo aprendo alla possibilità di una relativa frammentazione delle funzioni del R.U.P. (sul punto cfr. Corte Cost., 9 luglio 2019, n. 166). In tal senso sembra propendere anche l’A.N.A.C., che nel parere sopra citato adombra la possibilità che i compiti dei responsabili di fase vengano ricavati da quelli previsti per ciascuna fase dagli artt. 7 e 8 dell’allegato I.2. Per quel che riguarda nello specifico la vicenda in esame, l’art. 7, co. 1, lett. a dispone che il R.U.P. «effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante».

8.4.4. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che il modello di raccordo procedimentale delineato dalle due stazioni appaltanti sia rispettoso del quadro prescrittivo ricavabile dalle varie disposizioni del codice, che ammette, pur nell’unicità del ruolo del R.U.P., una limitata ripartizione delle relative funzioni.

8.4.5. Con specifico riferimento alla paternità del provvedimento gravato, quest’ultimo è stato formalmente adottato dal responsabile della S.U.A.R.; al di là della fuorviante terminologia adoperata – si discorre di “presa d’atto” dell’esclusione disposta dal R.U.P.-OMISSIS- –, il responsabile della S.U.A.R., con la sottoscrizione dell’atto, ha recepito la proposta del responsabile-OMISSIS- richiamandone i presupposti di fatto e di diritto, secondo il modello della motivazione per relationem (cfr., per una vicenda analoga, Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Del resto, il tenore letterale della nota -OMISSIS-OMISSIS–OMISSIS- non lascia spazio a dubbi sul fatto che si tratti di una proposta volta a compulsare la determinazione finale della S.U.A.R., secondo lo schema di cui all’art. 6, lett. e) della l. n. 241 del 1990.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/08/2025 di Roberto Donati

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