Contributo ANAC: vi è il divieto legale di valutazione dell’offerta, in assenza della prova dell’avvenuto pagamento

Il Tar Campania fa proprie le conclusioni di Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025 ed annulla l’esclusione per tardivo pagamento del contributo ANAC.
La stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente di non avere rinvenuto tra la documentazione di gara la ricevuta del versamento del contributo ANAC, invitando la medesima a provvedere entro un certo termine.

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La società ricorrente ha provveduto al pagamento del contributo ANAC, seppur in ritardo rispetto alla originaria scadenza, in adempimento ed entro i termini stabiliti nel soccorso istruttorio.
La ricorrente viene esclusa per aver effettuato il pagamento in data successiva a quella fissata quale termine per la presentazione delle offerte.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/07/2025, n. 5775 accoglie il ricorso avverso l’esclusione:
Premette il Collegio che dalla lettura del provvedimento di esclusione contenuto nel verbale della Commissione di gara n. 2 del 7 gennaio 2025 si evince che oggetto del soccorso istruttorio sarebbe stato unicamente l’omesso tempestivo deposito da parte della società ricorrente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC, pagamento che avrebbe dovuto comunque risultare assolto già in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ossia il 24 novembre 2024; nessun soccorso istruttorio avrebbe riguardato la concessione di un termine di grazie per provvedervi tardivamente.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nella parte in cui si contesta che, secondo le regole di gara, non avrebbe potuto procedersi all’esclusione in ipotesi di mancato tempestivo assolvimento all’obbligo di pagamento del contributo ANAC nel caso di specie entro il 24 novembre 2024.
Al riguardo, la recente sentenza della Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025 ha avuto modo di specificare, riguardo ai contributo ANAC che «si tratta, pertanto, di una “condizione estrinseca” rispetto alla procedura di gara, nel senso che l’adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire, mediante questa tecnica di finanziamento, ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame. La diversità rispetto ai requisiti di partecipazione si desume anche dall’impiego del termine “condizione”, nonché dalla stessa collocazione sistematica della disposizione nella parte del Codice dedicata non ai requisiti di partecipazione, ma alle funzioni dell’Anac. La disposizione in esame, proprio in ragione della peculiare natura e funzione del contribuito in esame, non prevede, neanche in modo implicito, un termine per il suo adempimento coincidente con la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Essa si limita a stabilire che l’adempimento dell’obbligazione costituisce “condizione di ammissibilità” dell’offerta». Avuto riguardo all’applicazione del soccorso istruttorio, la sentenza ha poi avuto modo specificare, quanto alla condotta della stazione appaltante, che «per il contributo in esame, (rispetto ai requisiti intrinseci, di partecipazione) il soccorso istruttorio si deve atteggiare in modo differente, proprio in ragione del fatto che viene in rilievo una obbligazione legale che costituisce una “condizione estrinseca”, per la quale, per le ragioni esposte, non opera il limite temporale costituito dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ne consegue che, da un lato, deve essere consentito l’adempimento tardivo fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte – e non oltre questo momento – “a pena di ammissibilità” dell’offerta stessa, e, dall’altro lato, la stazione appaltante, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa e accertata la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo, deve assegnare un termine all’operatore economico per effettuare il pagamento e, qualora l’adempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve disporre l’esclusione dalla procedura di gara. Il sistema è costruito, pertanto, in modo tale che vi è il divieto legale di valutazione dell’offerta, in assenza della prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, sicché – qualora il singolo partecipante non dimostri (avendone il relativo onere) di avere adempiuto, nei modi e tempi sopra indicati, l’obbligazione in esame – la stazione appaltante non deve valutare la sua offerta, che viene senz’altro esclusa».
Tanto premesso in punto di diritto, il ricorso è meritevole di accoglimento, dal momento che condivisibilmente parte ricorrente ha lamentato che la commissione di gara ha attivato il soccorso istruttorio unicamente per sanare il tardivo deposito della ricevuta di pagamento del contributo ANAC e non anche per procedere (tardivamente) al pagamento stesso, adempimento comunque assolto entro il termine assegnato in fase di soccorso istruttorio.
Di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento del verbale n. 2 del 7 gennaio 2025, recante l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, nonché, consequenzialmente, dell’impugnata determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore della xxx s.p.a.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 31/07/2025 di Roberto Donati

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