Suddivisione in lotti in una gara d'appalto: strategie per superare il vincolo

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Il principio generale della suddivisione in lotti di una gara d’appalto va adattato alle peculiarità del caso specifico ed è, pertanto, suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella normativa del disciplinare di gara.

È necessario evitare di limitare eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara. Nel caso specifico, la decisione della stazione appaltante di individuare un unico lotto per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in un singolo comune, al fine di garantire l’unitarietà della gestione, è stata considerata ragionevole e logica, come esplicitato nella determina di indizione della gara.

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Questo è stato chiarito dall'ANAC nella Delibera n. 123 del 13 marzo 2024, durante la valutazione di una controversia.

La questione esaminata riguardava la contestazione di un operatore economico sulla disciplina di gara, sostenendo una presunta violazione dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 a causa della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali/prestazionali, ritenuta priva di motivazione.

L’ANAC ha osservato che la determina di indizione della gara forniva una motivazione adeguata riguardo alla mancata suddivisione dell’affidamento in lotti. Questa motivazione è stata formulata nei seguenti termini: “valutata la particolarità del servizio in oggetto, si dà atto che l’appalto non prevede la suddivisione in lotti in quanto la stessa renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, inoltre l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe mettere a rischio seriamente e pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto, come puntualmente espresso nel bando ai sensi dell’art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023”.

L’ANAC ha concluso che la doglianza della società istante basata sul presunto difetto di motivazione fosse infondata, considerando la giustificazione fornita dalla stazione appaltante.

Inoltre, i requisiti di capacità tecnica e professionale che avrebbero impedito la partecipazione dell’istante alla gara non sono apparsi manifestamente irragionevoli o illogici, considerate le caratteristiche del servizio da affidare.

L’Autorità ha più volte sottolineato che la richiesta dello svolgimento di un unico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per un comune con un determinato dato demografico può essere giustificata e proporzionata, al fine di garantire l’acquisizione di competenze tecniche e organizzative necessarie per l’esecuzione del contratto (si vedano: Delibere ANAC n. 39 del 1° febbraio 2023, n. 674 del 29 luglio 2020, n. 75 del 24 gennaio 2018; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51).

La redazione di TuttoGare PA del 12/04/2024

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