L’iscrizione alla CCIAA è irrilevante se non assistita da effettiva esperienza: la follia del T.A.R. Catania

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La ricorrente sostiene che la controinteressata non è in possesso del requisito di idoneità professionale, in quanto risulterebbe svolgere, in via secondaria, l’attività di “gestione delle visite guidate di siti pubblici e privati” (codice 91.03) a decorrere (solo) dal 26 ottobre 2023, ossia a partire da una data successiva rispetto a quella di pubblicazione del bando (5 ottobre 2023), non potendo così dimostrare, al di là del mero dato formale, adeguata esperienza e competenza avuto riguardo allo specifico settore di riferimento, non avendo mai potuto esercitare qualsivoglia attività in esso rientrante.

T.A.R. Sicilia, Catania, III, 10 aprile 2024, n. 1355 abbocca, e accoglie il motivo di ricorso.

L’anzidetto requisito, sebbene posseduto dall’aggiudicataria entro i termini di scadenza per la presentazione delle candidature ai fini della partecipazione alla selezione di cui trattasi, è stato ritenuto dal T.A.R. “ineffettivo”, in quanto una “prospettazione eminentemente formale, quale quella pocanzi evidenziata, non può trovare l’avallo del Collegio, alla luce del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui si intende aderire, che non ritiene l’iscrizione in questione di per sé sufficiente ad attestare il possesso del prescritto requisito dell’idoneità professionale in capo all’operatore economico, posto che la sua funzione deve essere ritenuta quella di certificare il possesso di competenza ed esperienza professionale effettiva, e non solo potenziale, nello svolgimento del servizio oggetto di gara“.

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Secondo il Collegio, quindi,”l’iscrizione nella camera di commercio per un’attività rientrante tra quelle contemplate dall’avviso di gara da parte dell’aggiudicataria, avvenuta solo dopo la pubblicazione del bando e in assenza, quindi, di qualsivoglia esperienza concreta e pregressa, non può essere ritenuta sufficiente per integrare il possesso del prescritto requisito di idoneità professionale contemplato, a pena di esclusione, dalla lex specialis“.

Il Collegio, paradossalmente, ha dipoi ritenuto:

  • sotto un primo profilo insufficiente l’avvalimento dell’offerente in relazione alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale, che non concerneva quindi l’idoneità professionale, “pur sottacendo sulla dubbia possibilità di ammettere l’avvalimento“.
  • sotto un secondo profilo che il requisito sostanziale dell’esperienza professionale sotteso all’iscrizione presso la Camera di Commercio non possa essere desunto dall’avvalimento del requisito di capacità tecnica, “venendo comunque in rilievo requisiti speciali ontologicamente e dal punto di vista normativo assolutamente diversi tra loro, non potendo dunque rilevare alcuna sorta di avvalimento “implicito”, mediante il quale il possesso di uno specifico requisito ottenuto da una partecipante alla gara da una ditta ausiliaria possa estendere la sua portata nei confronti di altri requisiti speciali previsti dalla legge e dalla lex specialis, in assenza di conformi accordi in tal senso enunciati nel contratto di avvalimento”.

il Collegio, in buona sostanza, si è inventato un nuovo requisito di impossibile concreta verificabilità, se non per il tramite dei requisiti esperienziali, epperò già presidiati dal requisito di capacità tecnica.

L’offerente possedeva in proprio l’iscrizione alla Camera di Commercio.

L’offerente possedeva tramite avvalimento gli ulteriori requisiti di partecipazione.

L’offerente era stato sotto questo specifico profilo correttamente ammesso alla procedura di gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/04/2024 di Elvis Cavalleri

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