Spese Generali al 2,80% devono essere giustificate!
Il Tar Liguria evidenzia come occorra prestare molta attenzione, in fase di verifica dell’offerta presunta anomala, alla quantificazione delle Spese Generali. Spese Generali che trovano il loro riferimento nell’articolo 32 comma 2 lettera b) [1] del DPR 207/2010 e nel medesimo articolo 32 al comma 4[2]( ancora vigente ).
Viene impugnata l’aggiudicazione evidenziando, tra vari motivi, come la stazione appaltante, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, non avesse accertato la non congruità dell’offerta derivante dall’importo esiguo delle spese generali, pari a solo il 2,80%.
Tar Liguria, Sez. I, 25/11/2020, n.841, accoglie il motivo di ricorso :
L’offerta della aggiudicataria ha evidenziato spese generali per un ammontare pari al 2,80 %.
Si tratta di un valore estremamente esiguo che si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10, che prevede l’importo delle spese generali in una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori.
Tale norma, pur essendo derogabile, richiede, allorquando lo scostamento rispetto ai valori dalla stessa indicati sia particolarmente significativo, un’adeguata indagine e giustificazione in sede di anomalia dell’offerta.
Una simile indagine è mancata, onde la fondatezza del motivo.
Non persuadono, in proposito, le repliche delle controparti.
Si sostiene che l’attendibilità dell’offerta deve essere valuta nella sua globalità. L’affermazione è condivisibile, ma va precisata.
Nel caso in cui venga posta in discussione la remuneratività dell’offerta, è sufficiente anche una sola voce che da sola renda l’offerta non remunerativa per determinarne l’anomalia.
Nella specie, ove l’entità delle spese generali fosse eccedente l’importo indicato in offerta per raggiungere i valori contemplati dall’art. 32 d.p.r. 207/10, risulterebbe compromesso l’utile dell’appalto.
E’ evidente che sul punto sarebbe stata necessaria una puntuale verifica di anomalia.
Si eccepisce dalle controparti che le spese generali possono essere “spalmate” su più contratti, con la conseguenza di una loro possibile riduzione. La tesi non persuade.
Da un primo punto di vista, l’art. 32, comma 4, d.p.r. 207/10 contempla una serie di spese che non possono essere tutte riferibili alla organizzazione dell’appaltatore nel suo complesso, ma che afferiscono il singolo contratto.
Da altro punto di vista, la stessa aggiudicataria ha indicato nei propri bilanci un importo delle spese generali che si attesta intorno al 15% (doc ti nn. 22 e 23 prod. Ricorrente 22 ottobre 2020).
In conclusione, a fronte di questi dati la verifica di anomalia dell’offerta avrebbe dovuto svolgere una puntuale analisi.
L’aggiudicazione viene annullata. La stazione appaltante dovrà rinnovare il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, esaminando i profili censurati dal Tar.
[1] Art.32 comma 2 :
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell’esecutore.
[2] Art. 32 comma 4.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/11/2020 di Roberto Donati
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