Sottoscrizione con unica firma digitale ( del legale rappresentante ) del file contenente i curricula del gruppo di lavoro. Legittimità.

Descrizione Immagine non disponibile

La ricorrente viene esclusa dalla gara telematica per “mancata sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle dichiarazioni rese nei curricula da parte dei componenti del team di lavoro e mancata allegazione della copia fotostatica del documento d’identità da parte dei soggetti dichiaranti”.

Il disciplinare di gara dispone che “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore”;

– il par. 16 dello stesso atto, rubricato “contenuto della busta telematica “b – offerta tecnica” prescrive, inoltre, che “La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: …. c) Curricula dei soggetti componenti il gruppo di lavoro” e che “I Curricula devono essere redatti in lingua italiana, composti da un numero massimo di 3 (tre) pagine formato A4. Ogni Curriculum deve riportare il nominativo della persona proposta per lo svolgimento delle attività e dovrà essere corredato da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità delle informazioni riportate e dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i.”;

La ricorrente ha prodotto, nell’ambito della propria offerta tecnica, un unico file contenente i curricula del team di lavoro proposto, contenente in calce ai dati personali di ciascun professionista le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 nonché del d.lgs. 196/2003, in ordine alla veridicità delle informazioni riportate ed alla autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il file è stato munito di firma digitale del legale rappresentante della società .

L’esclusione viene motivata con esclusivo riferimento alla “mancata sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000 delle dichiarazioni rese nei curricula da parte dei componenti del team di lavoro e mancata allegazione della copia fotostatica del documento d’identità da parte dei soggetti dichiaranti”;

Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 05/ 03/ 2021, n. 2757 annulla l’esclusione:

Considerato che:

– come sopra riportato, la lex specialis di gara dispone, in generale e senza eccezioni, che tutte le dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 debbano essere sottoscritte da parte del legale rappresentante dello stesso;

– la possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti” è, peraltro, espressamente consentita dal più volte citato art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, nell’ambito della generale finalità di semplificazione della documentazione amministrativa che caratterizza le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; in tal caso il dichiarante assume la piena responsabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione incorrendo, nel caso in cui le stesse non siano veritiere, nelle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 dello stesso DPR;

– l’apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese ai sensi della normativa citata è stata ritenuta dalla giurisprudenza idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 38 del DPR 445 del 2000 (a tenore del quale “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”) anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza (da ultimo, TAR Lazio, sez. IIII, 8 febbraio 2021 n. 1595, che sul punto richiama Consiglio di Stato, sentenza n. 4676/2013);

– non possono, pertanto, essere condivise le eccezioni di parte resistente; l’impugnato provvedimento espulsivo è, infatti, motivato con esclusivo riferimento alla mancanza, nei curricula presentati, delle sottoscrizioni e dei documenti di identità dei singoli professionisti, così che ogni questione inerente la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché la corretta formulazione della dichiarazione ex DPR 445/2000 non può essere in questa sede presa in considerazione, costituendo una inammissibile motivazione postuma; né, alla luce delle superiori considerazioni, quanto affermato dall’art. 16 del disciplinare può essere interpretato nel senso di ritenere necessaria, a pena di esclusione, la sottoscrizione del curriculum da parte di ogni singolo professionista del team proposto, ponendositale interpretazione in contrasto con il tenore letterale del disciplinare..

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/03/2021 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...