Cumulo delle funzioni di direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: obbligatorio anche oltre il milione di €, purché per lavori non complessi

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Il Tar Abruzzo si pone in contrasto con TAR Puglia Bari, Sez. II, 23/01/2026, n. 85 e con il parere del MIT del 17/04/2024, n. 2459 sul cumulo delle funzioni di direttore lavori e coordinatore della sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro.

Secondo il Tar Puglia ed il MIT  per lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in una persona diversa dal direttore lavori (sotto il milione il direttore lavori può essere coordinatore purché in possesso dei requisiti in materia di sicurezza).

Secondo il Tar Abruzzo, invece, il cumulo delle funzioni risulta obbligatorio anche quando si sia in presenza di lavori non complessi e che non presentino interferenze, in disparte il fatto che il valore economico di tali lavori sia superiore al milione di euro.

Questo quanto stabilito da Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 13/05/2026, n. 328:

2.2. – Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che il dettato di cui all’art. 114, comma 4, primo periodo, del Codice degli appalti, già sopra riportato, afferma testualmente che “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.”.

 
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La sopra menzionata disposizione attiene, dunque, al cumulo fra le figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza e prevede l’obbligo di tale cumulo, usando il termine “svolge”, nel caso di contratti di importo pari od inferiore ad 1 milione di euro e nel (diverso) caso in cui si sia “comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”.

A giudizio del Collegio, pertanto, il cumulo fra le due figure sopra indicate risulta necessario per lavori di importo inferiore al milione di euro e anche nel (diverso) caso in cui tali lavori presentino un importo superiore a tale soglia ma gli stessi siano non complessi e non vi siano rischi di interferenze.

L’interpretazione fornita da parte ricorrente rispetto al primo periodo del comma 4 dell’articolo 114 del Codice degli appalti non risulta, dunque, condivisibile, in quanto la stessa abroga, di fatto, parte del primo periodo, concentrandosi unicamente sul limite di valore degli appalti ed omettendo ogni considerazione circa la tipologia di tali lavori, ossia relativamente alla loro complessità o alla sussistenza di profili in interferenza.

Secondo il Collegio, invece, il fatto che il legislatore abbia inserito l’avverbio “comunque”, seguito dall’indicazione di assenza di lavori complessi e rischi di interferenze, significa che il cumulo delle funzioni risulta obbligatorio anche quando si sia in presenza di lavori non complessi e che non presentino interferenze, in disparte il fatto che il valore economico di tali lavori sia superiore al milione di euro.

Tale interpretazione risulta l’unica corretta, a giudizio del Collegio, in quanto tiene nella debita considerazione il sintagma “e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”, che costituisce una ulteriore e diversa casistica in cui è previsto l’obbligo di cumulo delle funzioni rispetto alla prima casistica individuata dalla norma (e ritenuta l’unica da parte ricorrente) relativa al valore economico dei lavori da svolgere inferiori al milione di euro.

Sul punto risultano dunque condivisibili le argomentazioni del Comune di L’Aquila laddove sostiene che, “secondo la risaputa tecnica redazionale delle leggi, laddove il legislatore utilizzi l’indicativo presente, inserisce un obbligo. Pertanto, utilizzando il primario criterio ermeneutico recato dall’art. 12 delle preleggi, dall’esame del testo di legge non è consentito desumere un divieto di cumulo tra i due diversi uffici di D.L. e di CSE, salvo che ricorra la fattispecie di lavori complessi e di rischi di interferenze. Anche qui, si osservi che il legislatore non ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva, sicché, per il medesimo criterio ermeneutico legato al significato fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse, si deve concludere che la non cumulabilità degli incarichi attenga esclusivamente a lavori complessi in relazione ai quali sussistono rischi di interferenze, indipendentemente dall’importo del contratto.”.

Viceversa, non risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nella propria memoria dell’11 aprile 2026, secondo cui l’interpretazione sopra esposta della norma non risulta corretta in quanto, “Accedendo a questa tesi, il parametro economico del milione di euro diverrebbe infatti privo di efficacia e di significato normativo autonomo, ridotto a una indicazione meramente esemplificativa e non vincolante, giacché il cumulo sarebbe indifferentemente ammesso sia sotto che sopra la soglia, rendendolo priva di qualunque effetto selettivo: si giungerebbe, quindi, ad una interpretazione abrogante del dato normativo, espressamente vietata dal principio di conservazione degli effetti giuridici delle norme, ricavabile dall’art. 12, comma 1, delle preleggi…”; al contrario, come sopra già argomentato, è proprio l’interpretazione proposta da parte ricorrente ad essere abrogante rispetto ad una parte del primo periodo del comma 4 dell’art. 114 del codice degli appalti per le ragioni sopra dettagliatamente illustrate.

In altri termini, il Collegio ritiene che il comma 4 dell’art. 114 del codice degli appalti prevede un obbligo assoluto del cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di importo inferiore al milione di euro mentre, per lavori superiori a tale soglia, l’obbligo di cumulo vi è solo se tali lavori sono non complessi e non presentano rischi di interferenze.

Parte ricorrente ha poi dato atto nelle sue memorie che, rispetto all’interpretazione dell’art. 114, comma 4, Codice degli appalti, da essa propugnata, vi è un precedente in tal senso del TAR Puglia -Bari, nello specifico la sentenza n. 85/2026, in cui il predetto Tribunale ha affermato che “… poiché l’appalto di lavori cui si riferisce il servizio di ingegneria e di architettura oggetto della gara de qua è di importo pari a € 1.210.000,00, dall’esaminata documentazione del RTP aggiudicatario emerge la palese violazione dell’art. 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro, come quello di specie, vieta espressamente che il professionista indicato come direttore dei lavori possa espletare anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L’art. 114, co. 4, cit. prevede espressamente che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”. L’applicazione dei consueti canoni ermeneutici – in particolare, il ricorso al criterio logico – autorizza l’interprete a ritenere che nell’ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro – come nella specie, il cumulo delle due funzioni sia senz’altro vietato. Da tanto discende che, per una gara come quella di specie, espressamente volta all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e CSE, sancito dall’art. 114, co. 4, cit. avrebbe imposto, già al momento della valutazione dell’offerta tecnica – di cui l’indicazione delle figure professionali componenti del gruppo di lavoro è parte integrante – alla Stazione Appaltante di escludere il RTP aggiudicatario.” (TAR Puglia – Bari, Sez. II, sentenza n. 85/2026).

Al riguardo, il Collegio prende atto di tale pronuncia rispetto alla quale, in disparte eventuali differenze evincibili dalla specifica formulazione dei bandi di gara, possono svolgersi le stesse considerazioni sopra svolte, atteso che anche essa riduce l’applicabilità dell’obbligo di cumulo delle figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza alla sola prima ipotesi prevista dal primo periodo del comma 4 dell’art. 114, ossia al caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, del tutto trascurando che il predetto primo periodo prevede che l’obbligo di cumulo fra le due figure, sancito dal verbo “svolge”, vale anche nel distinto caso in cui si versi “comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze” che, come detto sopra, costituisce una seconda (e diversa) fattispecie rispetto a quella meramente quantitativa prevista dalla prima parte del periodo ed impinge, con ogni evidenza, in un giudizio qualitativo circa la complessità o meno dei lavori e la sussistenza di rischi di interferenze, lavori che, nel caso de quo, non risultano essere complessi e con rischio di interferenze.

Rispetto a tale ultima circostanza, difatti, neppure può aderirsi a quanto affermato da parte ricorrente a p. 6 del ricorso, secondo cui “Sotto il profilo qualitativo, l’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo polo scolastico, opera connotata da un’elevata complessità tecnica e organizzativa, caratterizzata da un significativo rischio di interferenze tra le diverse lavorazioni.”, atteso che tale affermazione risulta del tutto apodittica e non dimostrata.

Stabilito quanto sopra con riferimento all’interpretazione del primo periodo del comma 4 dell’art. 114 del Codice degli appalti, il Collegio osserva, altresì, che, nel peculiare presente caso, il Disciplinare di gara comunque prevedeva la possibilità di cumulo delle figure all’art. 7.1, espressamente affermando a p. 13 che “è possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche”.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 14/05/2026

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