Soci prestatori d’opera. Il loro costo va tenuto in considerazione per la valutazione della congruità dell’offerta economica

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Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Lombardia (vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/soci-lavoratori-e-valutazione-dellanomalia-dellofferta/) e ribadisce come l’impiego nell’esecuzione dell’appalto di soggetti non retribuiti sia idoneo a provocare distorsioni nel mercato, perché la presenza di soci d’opera (o di volontari), in astratto ammissibile, può garantire una maggiore competitività, in contrasto con la par condicio, la concorrenza ed i principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta.

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Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 03/07/2023, n. 6424 nel respingere l’appello:

La tesi difensiva sostenuta da….., a supporto della sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, circa la congruità del costo del lavoro per il fatto che i soci lavoratori presterebbero personalmente l’attività lavorativa, è fermamente smentita dalla giurisprudenza prevalente.

Va rammentato che l’impiego nell’esecuzione dell’appalto di soggetti non retribuiti è idoneo a provocare distorsioni nel mercato, atteso che, come sostiene il Collegio di prima istanza, la presenza di soci d’opera (o di volontari), in astratto ammissibile, garantisce una maggiore competitività, in contrasto con la par condicio e la concorrenza, sicchè la Stazione appaltante avrebbe dovuto verificare in maniera puntuale se tale elemento non abbia potuto rappresentare una modalità elusiva delle norme che impongono il rispetto delle regole concorrenziali e i principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta.

La riduzione del costo del lavoro che taluni soggetti, come nella specie, possono procurarsi, anche mediante la rinuncia al trattamento economico che loro spetterebbe in base alla contrattazione collettiva, non può e non deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da tali soggetti e/o del costo del lavoro: ciò in ragione del fatto che si determina a favore di essi un vantaggio che deve considerarsi lesivo della parità di trattamento tra operatori economici nella misura in cui non è espressione di uno ‘sforzo imprenditoriale’ e, quindi, di una ‘sana competizione’. Ne consegue che le Stazioni appaltanti devono determinare il costo del lavoro esposto dall’operatore economico, per l’attività prestata dai soci lavoratori, in applicazione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire il corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori partecipanti alla gara, e quindi valutare l’effettivo costo del lavoro che si deve sostenere per far fronte all’esecuzione del contratto (Cons. Stato n. 84 del 2015; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 marzo 2018, n. 327).

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/07/2023 di Roberto Donati

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