Se l’amministrazione si riserva di imporre all’appaltatore l’aumento delle prestazioni con il quinto d’obbligo, esso deve essere qualificato per tale importo sin dal momento della presentazione dell’offerta
Il valore stimato dell’appalto ex art. 14 serve a definire la capacità tecnica necessaria per partecipare alla gara. Se l’amministrazione si riserva il diritto di imporre all’appaltatore un aumento delle prestazioni (in questo caso il quinto d’obbligo), l’appaltatore deve essere qualificato per tale importo sin dal momento della presentazione dell’offerta, a garanzia del pubblico interesse alla corretta esecuzione dell’opera.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 27/04/2026, n. 3278:
9.5. Il TAR ha ritenuto di non tenere conto del valore dell’appalto comprensivo del quinto d’obbligo, per riferita mancata copertura finanziaria. Si tratterebbe di un errore logico-giuridico dato che la copertura finanziaria attiene alla fase dell’impegno di spesa e dell’efficacia del contratto, mentre il valore stimato ex art. 14 serve a definire la capacità tecnica necessaria per partecipare alla gara. Se l’amministrazione si riserva il diritto di imporre all’appaltatore un aumento delle prestazioni fino a 14,7 milioni di euro, l’appaltatore deve essere qualificato per tale importo sin dal momento della presentazione dell’offerta, a garanzia del pubblico interesse alla corretta esecuzione dell’opera.
9.6. L’aggiudicataria XXX – in possesso di un’attestazione SOA OG3 di classifica IV bis – ha partecipato all’appalto per il quale era tassativamente richiesta quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, una SOA OG3 di almeno VII classifica, avvalendosi della sommatoria delle attestazioni SOA di due imprese ausiliarie ovvero la YYY s.r.l. (con SOA OG3 di classifica IV) e la ZZZZ (con SOA OG3 di classifica V). Pertanto, l’importo di lavori massimo coperto da XXX in avvalimento e anche al netto dell’aumento percentuale del 20% previsto dall’articolo 2 dell’Allegato II.12 è pari a 13.496.400,00. L’appalto, però, prevedeva quale valore globale stimato l’importo di € 14.779.542,07 dato che l’articolo 3.3 del Disciplinare di gara stabiliva già la volontà dell’amministrazione di avvalersi dell’aumento del c.d. quinto d’obbligo.
9.7. Dunque, XXX doveva essere esclusa dalla gara per carenza del requisito previsto dall’articolo 30 dell’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 ovvero il “possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori”.
10. Il motivo è fondato e, solo, regge la statuizione di accoglimento del ricorso con assorbimento degli altri argomenti di doglianza ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di natura diversa e ciò in quanto nel processo amministrativo costituisce jus receptumil principio secondo cui l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento (si tratta di un assorbimento logico necessario, punto 9.3.4.2. Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 aprile 2015 n. 5). In questo caso, la statuizione di accoglimento determina l’esclusione dalla gara di XXX per mancato possesso del requisito fissato dalla lex specialise previsto dall’articolo 30 dell’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 28/04/2026

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