L’operatore economico che non abbia partecipato alla gara è privo di legittimazione ad impugnare gli atti della procedura (a parte limitate eccezioni)

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Il Tar Sicilia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce come l’operatore economico che non abbia partecipato alla gara – in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato – sia, a parte alcune eccezioni, privo di legittimazione ad impugnare gli atti della relativa procedura cui è rimasto estraneo.

Poiché tra le eccezioni sono individuate le clausole “immediatamente escludenti”, il Tar sintetizza le relative fattispecie.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 23/04/2026, n. 1190:

Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:

 
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– “ l’operatore economico che non abbia partecipato alla gara – in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato – è privo di legittimazione ad impugnare gli atti della relativa procedura cui è rimasto estraneo, salvo tre eccezioni tassative: laddove si contesti l’indizione della gara in sé; nell’ipotesi di mancato espletamento della procedura, avendo la P.A. disposto l’affidamento in via diretta; nel caso di impugnazione delle clausole del bando, assumendone la portata immediatamente escludente (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11519)” (T.A.R. Bari Puglia sez. I, 3 maggio 2025, n. 630);

– nel caso in cui si contesti il carattere immediatamente escludente di una clausola del bando, ne è necessaria l’impugnazione immediata ((T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 dicembre 2025, n. 21853);

– rientrano nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” di un bando di gara le seguenti fattispecie: “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”” (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; V, 7 marzo 2024, n. 2229; III, 4 settembre 2020, n. 5358)” (Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 24/04/2026

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