Le carenze di informazioni delle schede tecniche descrittive sono superabili ove “sopperite da prospetti illustrativi e relazioni aggiuntive”

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Appalto di fornitura in ambito sanitario. Secondo il giudice di primo grado non sarebbe stato possibile integrare con relazione tecnica le schede tecniche descrittive dei prodotti offerti per l’esecuzione dei test rilasciate dal produttore o dall’importatore e/o distributore nazionale. Il Tar disponeva quindi l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata

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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sezione giurisdizionale, 18/ 04/2023, n. 285, accoglie l’appello, ricordando come sia possibile una sorta di soccorso istruttorio “ricognitivo”, precisando i dati, qualora l’offerta tecnica sia già completa in tutti i dati richiesti dal capitolato:

5. Nel merito, l’appello principale è fondato.

In disparte il lamentato vizio di ultrapetizione, l’interpretazione della disciplina di gara prospettata nella pronuncia gravata non è condivisa dal Collegio.

E’ bene subito precisare, come risulta in atti, che l’odierna appellante:

-ha prodotto le Schede tecniche descrittive dei prodotti offerti per l’esecuzione dei test rilasciate dal produttore o dall’importatore e/o distributore nazionale, sicché non si tratta di documenti mancanti;

-ne ha integrato le informazioni ivi contenute con la relazione tecnica allegata all’offerta.

Il giudice di prime cure fa leva sull’assunto che l’art. 3 del disciplinare distinguerebbe la documentazione tecnica relativa alla strumentazione e quella relativa ai prodotti offerti per l’esecuzione dei test, ammettendo l’integrazione con relazione tecnica nel primo caso e non nel secondo caso. Nel primo caso si prescrive che “Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliant, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta, con l’avvertenza che in caso di dati discordanti con quelli riportati nei depliant, saranno ritenute valide le indicazioni della relazione” (punto A11), mentre non analoga previsione è contemplata nel secondo caso (punto A12), “senza”, precisa dunque il Tar, “la possibilità di ricavare aliunde tali caratteristiche”.

Siffatta interpretazione letterale e restrittiva della disciplina di gara (che comunque, in parte qua non conteneva alcun esplicito divieto, come meglio si preciserà di seguito) appare a questo Consiglio non condivisibile e in contrasto con i principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza.

Le suddette Schede contengono indicazioni con differenti gradi di analiticità, secondo le scelte delle case produttrici, che possono o meno rispondere a tutto quanto richiesto, di volta in volta, da ciascuna stazione appaltante. Sarebbe dunque irragionevole, se non a detrimento della concorrenza, ritenere che un prodotto, che abbia le caratteristiche necessarie, non possa essere utilizzato da un’impresa offerente sol perché non vi è perfetta coincidenza tra il contenuto della scheda tecnica della casa produttrice e il contenuto richiesto nel disciplinare di gara, fermo restando, ben inteso, l’onere dell’impresa di rappresentare a latere della scheda e con immediatezza le informazioni mancanti. Ciò fa comprendere e giustifica perché l’odierna appellante abbia utilizzato già nei documenti di gara la relazione tecnica per integrare, in aggiunta alla scheda tecnica, le informazioni richieste, rendendo l’offerta tecnica completa.

Correttamente l’Amministrazione ha dunque ritenuto di potere apprendere i contenuti della suddetta relazione tecnica, valutandoli poi, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, positivamente, così come, in ipotesi, avrebbe potuto, con una sorta di soccorso istruttorio “ricognitivo”, richiedere al concorrente se l’informazione mancante non fosse desumibile dall’insieme dei documenti di gara (CdS sez. V 06.05.2021 n. 3539: “se, allora, l’offerta … – intesa come insieme di dichiarazioni e documenti prodotti alla stazione appaltante – era già completa in tutti i dati richiesti dal capitolato, con il soccorso istruttorio sarebbe stata consentita non già un’attività integrativa di essa – ché nulla da aggiungere v’era – ma solamente ricognitiva, sarebbe stato cioè consentito al concorrente solo di precisare se avesse in qualche modo fornito quei dati e dove erano contenuti”).

In tal senso, concorrono anche condivisibili precedenti giurisprudenziali. Significativo è un caso similare, nel quale si è ritenuto che le carenze di informazioni delle schede tecniche descrittive dei dispositivi fossero superabili ove “sopperite da prospetti illustrativi e relazioni aggiuntive” (CdS sez. III 11.05.2021 n. 3699). E come si è visto, nella vicenda oggetto del presente giudizio, la relazione aggiuntiva era stata presentata.

In definitiva, dal confronto tra il punto A11 e il punto A12 della disciplina di gara non può a contrario ricavarsi, per il secondo caso, un divieto di integrare, ove occorra, le informazioni contenute nelle schede tecniche descrittive dei produttori con una documentazione aggiuntiva che completi l’offerta tecnica.

Deve poi affermarsi che il primo motivo del ricorso di prime cure, ove lo si intenda come volto a contestare l’effettiva sussistenza delle specifiche tecniche, risulta comunque infondato, per quanto diversamente accertato in sede di gara dall’Amministrazione e ampiamente dimostrato dall’odierno appellante in prime cure. La sussistenza di tali specifiche ha trovato peraltro ulteriore conferma nell’utilizzo che l’Amministrazione ha fatto della fornitura anticipata dei Kit.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/04/2023 di Roberto Donati

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