Nell’affidamento diretto non c’è obbligo di redigere graduatoria o di assegnare a ciascuna offerta un punteggio numerico sotto il profilo qualitativo ed economico
Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura del servizio di rassegne stampa.
La stazione appaltante, nella premessa al documento denominato «Condizioni particolari di RDO – Confronto di preventivi», stabiliva che l’individuazione del contraente sarebbe avvenuta in ambito MEPA, con richiesta di offerta mediante la tipologia di negoziazione denominata “confronto di preventivi”, cui sarebbero stati invitati tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della negoziazione, risultavano iscritti al CPV (Common Procurement Vocabulary) al quale era aperta la procedura.
Il documento (art. 6) indicava le modalità di presentazione delle offerte, da acquisire per l’appunto tramite MEPA (Mercato Elettronico della P.A.), e prevedeva sei criteri di valutazione (art. 7), elencati in ordine di importanza, stabilendo infine che: «All’esito della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi non sarà disponibile una graduatoria delle offerte: la valutazione delle offerte è affidata alla discrezionalità della RUP, che valuterà globalmente la qualità in relazione all’economicità».
In particolare, i primi cinque criteri di valutazione avevano ad oggetto profili qualitativi dell’offerta, attenendo ad elementi tecnici ed esplicativi delle modalità di organizzazione e di fruizione del servizio di rassegna stampa mentre l’ultimo (criterio n. 6) era costituito dall’«Economicità».
Presentavano la propria offerta tre imprese. La prima impresa offriva a €. 76.000; la seconda offriva l’importo più basso, pari a €. 55.038,00; la terza impresa un importo €. 72.000,00. Il il RUP motivava la scelta di affidare il servizio alla terza impresa, per € 72.000,00 precisando che, rispetto agli altri concorrenti “offre un servizio più ricco e integrato e una piattaforma totalmente personalizzabile ad un costo adeguato”.
La prima impresa (€ 76.000) contestava l’aggiudicazione in quanto, a suo dire, la prevista acquisizione di una pluralità di offerte avrebbe imposto all’Amministrazione di esplicitare i punteggi attribuiti a tutte le società concorrenti con riferimento ai diversi criteri valutativi applicati, e di motivare la scelta dell’aggiudicataria all’esito della formazione della conseguente graduatoria finale.
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SCARICA GRATIS LA GUIDATar Lombardia, Milano, Sez. IV, 17/04/2023, n. 949 respinge il ricorso:
8. Il terzo ed ultimo motivo di doglianza risulta parimenti infondato.
8.1. Il procedimento individuato dall’Amministrazione per la scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, cui il …………. ha potuto accedere in virtù dell’art. 1 comma 2 lettera ‘a’ D.L. 76/2020, a norma del quale: «2. […] le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture […] secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione […]».
In virtù della disposizione riportata, il ……….. avrebbe dunque potuto procedere all’individuazione del contraente senza far ricorso all’acquisizione di una pluralità di preventivi, semplicemente motivando la propria scelta in ordine al possesso, in capo all’impresa, di pregresse e documentate esperienze analoghe rispetto al servizio oggetto di affidamento, nel rispetto dei principi recati dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 (a titolo esemplificativo: principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e garanzia della qualità delle prestazioni), e con riferimento alla rispondenza dell’offerta dell’operatore economico alle esigenze di approvvigionamento dell’Amministrazione. Ciò, anche in ossequio all’art. 32 comma 2 lettera ‘a’ del D. Lgs. 50/2016, cui espressamente rinvia l’art. 1 comma 3 D.L. 76/2020, e che stabilisce: «[…]Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti». Come nel dettaglio previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, paragrafo 4.3.1, la P.A. dovrà in tal caso motivare la scelta dell’affidatario: «dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione».
8.2. Il ………. sceglieva di procedere comunque alla preventiva acquisizione di offerte da parte di operatori del settore.
Le Condizioni particolari di RDO – Confronto preventivi, come in precedenza evidenziato, stabilivano esplicitamente ed ex ante i criteri di valutazione; nel contempo prevedevano che non vi sarebbe stata la formazione di una graduatoria, ma una valutazione complessiva di carattere qualitativo ed economico da parte del RUP, contenuta in apposito verbale.
Coerentemente con quanto previsto, all’esito della valutazione il RUP redigeva il verbale di valutazione in data 4 novembre 2022, nel quale ometteva di formare una graduatoria, e motivava la propria scelta di xxxx S.r.l. dando atto che l’operatore economico, pur non avendo presentato l’offerta meno onerosa, aveva proposto un servizio descritto nel dettaglio sotto ogni profilo valutativo indicato dall’art. 7 e che, rispetto a quello delle altre due società partecipanti (…………….) risultava «più ricco e integrato e una piattaforma totalmente personalizzabile ad un costo adeguato».
8.3. A parere del Collegio la valutazione posta in essere dal RUP (integralmente riportata al precedente punto 1) risulta, oltre che rispondente alle «Condizioni particolari RDO», pienamente legittima, in quanto specificamente e dettagliatamente motivata con riferimento a tutti i criteri valutativi predeterminati dall’Amministrazione, e in ragione della ritenuta maggior rispondenza dell’offerta di xxxx S.r.l. alle esigenze del …………..
Non vi era invero alcun obbligo, in capo alla PA, di redigere una graduatoria o di assegnare a ciascuna offerta un punteggio numerico sotto il profilo qualitativo ed economico, e ciò in quanto la procedura seguita per la scelta dell’aggiudicatario era quella dell’affidamento diretto, come stabilito dal legislatore dell’emergenza sanitaria (D.L. 76/2020).
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, infatti, l’avvenuta previsione dell’acquisizione di più offerte e la predeterminazione di criteri selettivi, con espressa previsione nell’atto di regolamentazione della selezione che non sarebbe stata formata una graduatoria, non snaturava la procedura individuata dall’Amministrazione e non trasformava l’affidamento diretto in una gara. Il procedimento intrapreso continuava a configurarsi come mero “confronto di preventivi”, e ad imporre esclusivamente la motivazione della scelta in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle esigenze della PA. In tal senso, in termini condivisi dal Collegio, la giurisprudenza ha affermato che: «Attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere – ovvero un affidamento diretto sotto – soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto – l’Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento. A differenza di quanto ritenuto dal TAR, inoltre, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze» (Consiglio di Stato, IV, 23 aprile 2021 n. 3287).
8.4. Del resto, e ancora una volta contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il procedimento svolto e la valutazione posta in essere dal ……….. risultavano pienamente coerenti con i principi descritti dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016, stante la pubblicità della procedura, la predeterminazione dei criteri valutativi, la completezza della motivazione in relazione alla tipologia di procedura espletata, che dava atto di come la scelta fosse stata basata sulla qualità delle prestazioni offerte, sulla rispondenza delle stesse alle esigenze della PA, e sull’economicità del preventivo.
8.5. Da ultimo si rileva che il …………, nell’individuare il contraente in assenza di una graduatoria, non solo non ha violato alcun auto-vincolo, ma ha dato concreta attuazione al paragrafo finale dell’art. 7 delle «Condizioni particolari di RDO» (riportato al punto 1), che esplicitamente prevedeva che nessuna classifica finale sarebbe stata redatta.
9. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/04/2023 di Roberto Donati
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