Salento, gara per rilevamento automatico infrazioni. No a certificazione di qualità come requisito

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Salento, gara per rilevamento automatico infrazioni. No a certificazione di qualità come requisito di accesso

Imposto negli atti il possesso di determinate certificazioni a pena di esclusione

La previsione negli atti di gara di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non è coerente con le indicazioni del nuovo Codice degli Appalti (articolo 100 del d.lgs 36/2023).
Per questo, la Stazione appaltante che le ha inserite è tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime, salvo in ogni caso il ricorso all’autotutela.

 
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E’ quanto ha deliberato Anac, con parere di precontenzioso n. 375, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, riguardante l’Unione dei Comuni del Nord Salento, in Puglia. L’Unione aveva affidato per due anni il servizio noleggio di due misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni, compresi servizi di manutenzione, rilevamento informazioni, elaborazione tecnica delle medesime, recupero infrazioni non oblate e servizi ulteriori complementari (importo euro: 884.130).

Anac ha dato ragione al ricorrente che censurava la lex specialis di gara con riferimento al possesso di certificazione di qualità come requisito di capacità tecnica e professionale, ritenendo la condotta della stazione appaltante fosse non conforme alla disciplina di riferimento. Qualora la stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere, è tenuta a comunicare con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che può proporre il ricorso.

Scrive Anac: “Le indicazioni della lex specialis sanciscono la natura indubbiamente escludente della previsione in esame, pertanto essa non appare correttamente apposta. La giurisprudenza richiamata a sostegno dalla stazione appaltante appare non correttamente applicabile al caso di specie in quanto riferita ai regimi normativi previgenti e non tiene conto delle previsioni attualmente vincolanti che invece per effetto della previsione in esame deve ritenersi violata”.

Fonte: ANAC del 09/10/2025

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