La risoluzione consensuale di precedente rapporto non è idonea ad incidere sull’integrità professionale del concorrente.

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La risoluzione consensuale di precedente rapporto non è idonea ad incidere sull’integrità professionale del concorrente.

Questo il principio affermato da Tar Toscana, Sez. II, 05/ 10/ 2020, n.1154.

Il ricorso evidenzia ( tra gli altri )  il motivo relativo alla dichiarazione resa dall’aggiudicataria che ha dichiarato lo scioglimento consensuale di precedente convenzione. La società riferisce che lo scioglimento della convenzione sarebbe stato determinato da ragioni incidenti sull’equilibrio economico finanziario del contratto a monte di una procedura di finanza di progetto. Il Seggio di gara, evidenziando che la risoluzione anticipata “risulta avvenuta consensualmente”, ha ritenuto la fattispecie (risoluzione consensuale) non riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c- ter) del D. Lgs. 50/2016, “non trattandosi di risoluzione per inadempimento”.

Secondo la ricorrente, invece, risulta un difetto istruttorio. La stazione appaltante infatti avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento dei fatti indicati per valutarne a pieno l’incidenza in termini di affidabilità dell’aggiudicatario o di compimento da parte sua di gravi inadempienza. L’approfondimento istruttorio invece non c’è stato e si è proceduto a decisioni molto sommarie.

Tar Toscana, Sez. II, 05/ 10/ 2020, n.1154 respinge il ricorso ed in particolare dichiara la censura infondata :

Come correttamente ritenuto dal Seggio di gara, nessuna delle circostanze evidenziate era idonea a rientrare nel novero delle fattispecie sussumibili, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria degli illeciti professionali valutabili dalla stazione appaltante: non lo è la risoluzione consensuale di altro precedente rapporto, in quanto non è idonea ad incidere sull’integrità professionale del concorrente;né la revoca di aggiudicazione disposta da altra stazione appaltante e successivamente annullata dal giudice amministrativo;….

Una decisione da evidenziare perché, a parere di chi scrive, delimita in maniera corretta il “perimetro” di applicazione dell’articolo 80 comma 5, lett. c- ter) del D. Lgs. 50/2016, che prevede l’esclusione dalla gara qualora  l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/10/2020 di Roberto Donati

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