Il diritto alla revisione prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale

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Il Tar Trento ricorda come rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla revisione prezzi. Ribadendo altresì come il diritto alla revisione prezzi sia soggetto alla prescrizione quinquennale.
Questa la sintesi di Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 19/07 / 2022, n. 140:
Il Collegio condivide senz’altro la testi, ormai sostenuta dalla giurisprudenza unanime, secondo cui “ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a ., rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l’art. 244 del Codice dei contratti pubblici – superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al G.A. quelle relative all’an debeatur – impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere” (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 15 febbraio 2022, n. 1818; Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 985).
Ferma restando la devoluzione alla giurisdizione del Giudice Amministrativo delle controversie che riguardano sia l’an, sia il quantum della revisione prezzi, va in ogni caso precisato che, come affermato da altrettanto consolidata giurisprudenza, “tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. U, 12/10/2020, n. 21990; Cass., Sez. U, 1/02/2019, n. 3160; Cass. Sez. U, 19/03/2009, n. 6595)” (Cass. civ., SS.UU., ord., 8 febbraio 2022, n. 3935). “In tali ipotesi la domanda rinviene la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica e, concernendo la controversia un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 14559 del 2015, in motivazione; n. 6595 del 2009)” (in tal senso, l’ordinanza del 1° febbraio 2019, n. 3160; nonché, in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 1949/2019 e n. 566/2019, nonché T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 764/2019)
Tenuto conto dei citati approdi, via via affinatisi, della giurisprudenza, vale allora evidenziare, a riguardo della presenza nel contratto di appalto di eventuali clausole in materia di revisione prezzi, che nel caso in esame, il contratto stipulato il 15 luglio 1999 tra l’odierna ricorrente e la società …….. prevede all’articolo 5, rubricato “Immutabilità dei prezzi”, che “Per tutta la durata dei lavori i prezzi resteranno fissi ed invariabili, anche in presenza di cause di forza maggiore. Non è prevista revisione prezzi”.
La lettera di tale disposizione presenta in effetti un contenuto chiaro e non travisabile, da cui si ricava che la revisione prezzi è stata consensualmente esclusa dalle parti. Nondimeno tale clausola è nulla. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “La L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, secondo cui: “Per tutti i lavori affidati o appaltati dalle amministrazioni o aziende dello Stato…la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto contrario o in deroga”, ha vietato in materia ogni genere di patti in deroga, sicchè eventuali pattuizioni dirette (ad escludere o, all’opposto) a rendere obbligatoria la revisione in difformità dal regime legale sono da ritenersi radicalmente nulle, attesa l’imperatività della norma in esame … Di qui la nullità (attesa la pacifica imperatività della norma sotto esame) delle pattuizioni derogative (sostituite, perciò, di diritto, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina legale), quale che ne fosse il contenuto e, quindi, anche se attinenti non all’an ma al quantum della revisione” (Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2016, n. 11577).
Ne consegue che non essendo prevista nel contratto di appalto alcuna clausola circa la revisione prezzi che ne disciplini l’an e il quantum, la giurisdizione appartiene a questo Giudice amministrativo come correttamente ritenuto dal Tribunale di Trento con sentenza n. 648 del 2012 e dal Tribunale di Patti con sentenza n. 830 del 2021.

III) Ciò posto, si rileva allora che “Il diritto alla revisione prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; pertanto esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venga pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venga pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.” (Cons. Stato, sez. III, n. 5128 del 22 ottobre 2013).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/07/2022 di Roberto Donati

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