Revisione prezzi e recupero di somme indebitamente erogate

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L’annullamento di “certificati di pagamento straordinari”, inizialmente riconosciuti in favore della ditta ricorrente a titolo di adeguamento dei prezziari regionali per l’aumento straordinario dei costi dei lavori pubblici ex art. 26 d.l. n. 50/2022 è oggetto di pronuncia da parte del Tar Puglia.

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Nel riconoscere la legittimità dell’operato del Comune, respingendo il ricorso, Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/09/2023, n. 1068 ribadisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero di somme indebitamente erogate:

5. Sussistono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per la ripetizione da parte del Comune delle somme erroneamente erogate in applicazione delle determinazioni comunali annullate in autotutela, senza che possa rilevare in contrario, la ponderazione di altri interessi di natura privata.

5.1. Infatti, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) – resta ferma la possibilità per l’interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852)” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 5343/2019 e n. 5342/2019; in termini, Cons. Stato, Sez. I, n. 2530/2019).

5.2. Occorre peraltro considerare che “nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2009, n. 3516; Sez. V, 30.9.2013, n. 4849).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/09/2023 di Roberto Donati

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