La presentazione della querela di falso implica la sospensione del giudizio solo nel caso in cui la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e non appaia manifestamente infon...

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La presentazione della querela di falso implica la sospensione del giudizio solo nel caso in cui la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e non appaia manifestamente infondata. Lo ribadisce il Tar Campania.

Viene  impugnata la determina di approvazione della proposta di aggiudicazione unitamente ai verbali della Commissione.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente articolato le censure, anche in relazione ai documenti visionati ed ha, in particolare, dedotto la falsità di un verbale della Commissione (in relazione al quale proponeva querela di falso ).

In particolare, con i motivi aggiunti la ricorrente deduce altresì la falsità del verbale della Commissione n. 1.

Si afferma infatti che “il giorno 19.01.2021, senza averne dato atto nel verbale di gara, è stato eseguito il download dei files avente estensione. p7m”.

Se ne fa derivare la non veridicità del resoconto dell’indicato verbale n. 1, adducendo che la Commissione aveva stabilito di procedere all’apertura dell’offerta tecnica per la sola verifica degli elaborati trasmessi (“al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto che risulta quello elencato e riportato attraverso le seguenti schermate catturate sulla piattaforma ME.PA”), mentre avrebbe “rotti i sigilli dell’offerta tecnica”.

Tar Campania, Napoli, Sez.I., 28/10/2021, n.6794 respinge il ricorso:

2- Si può partire da quest’ultima censura.

2.1. La stessa si mostra volta a far valere, attraverso la denuncia della falsità, l’irregolarità dell’intera procedura e la sottintesa necessità di una sua integrale rinnovazione.

Si è detto che avverso il verbale la ricorrente ha proposto querela di falso con atto di citazione al Tribunale di Napoli Nord, depositato in copia in data 22/6/2021.

A prescindere da una più adeguata prova della pendenza del giudizio civile, reputa il Collegio che la proposta querela di falso non incida sulla decisione della causa, atteso che “per pacifica giurisprudenza la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7/5/2019, n. 2929)” (TAR Basilicata, 16/1/2020 n. 50).

Nella specie, è offerta dalla ricorrente una lettura del verbale della Commissione n. 1 del 19/1/2021 non corrispondente alla realtà delle operazioni riassunte.

In esso si dà conto che:

<<La commissione giudicatrice procede ai sensi del punto 4.1 del disciplinare di gara all’apertura della documentazione delle offerte tecniche caricate sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto che risulta quello elencato e riportato attraverso le seguenti schermate catturate sulla piattaforma telematica ME.PA.>>.

Il resoconto non attesta che la Commissione non abbia proceduto al download dei files (ossia, come inteso dalla ricorrente, che: “Nessun file viene dichiarato “scaricato” (download) dalla piattaforma telematica MEPA”: pag. 24 della relazione tecnica depositata il 4/6/2021).

In effetti, la Commissione dichiara di aver proceduto “all’apertura della documentazione delle offerte tecniche caricate sulla piattaforma”.

Così facendo, non avrebbe potuto far altro che effettuare il download dei files, occorrendo verificare la presenza del contenuto richiesto dal richiamato punto 4.1 del disciplinare (relazioni, quadro riepilogativo, computo metrico, ecc.).

Il “solo” scopo di “constatare e accertare la presenza del contenuto” sta a significare che non è stata effettuata alcuna valutazione nel merito del contenuto delle buste telematiche, ma non denota che le stesse non siano state invece aperte per accertare la presenza di quanto richiesto dal disciplinare.

Tant’è che il successivo verbale n. 2 del 16/2/2021 dà atto che, con il precedente verbale, si era proceduto alla “constatazione del contenuto delle offerte tecniche”.

Per le considerazioni che precedono la censura sul punto va respinta, sicché non si mostra necessario il compimento di atttività istruttoria e vanno conseguentemente disattese le richieste istruttorie della ricorrente (contenute nella memoria del 4/10/2021), di acquisizione dei files utilizzati dalla Commissione o recuperabili dai server del sistema Mepa, nonché di nomina di un verificatore o consulente tecnico d’ufficio, per l’analisi della verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/10/2021 di Roberto Donati

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