Il punteggio per le certificazioni non può essere frazionato, e deve essere riferito al concorrente nella sua integralità ( a meno di espressa previsione del bando )

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L’appellante contesta la modifica di un sub-criterio di attribuzione dei punteggi per le certificazioni. Il punteggio all’aggiudicataria è stato attribuito prevedendo un punteggio proporzionale alla partecipazione al Rti in caso di certificazione posseduta da uno soltanto dei componenti dello stesso.

Questa modalità “frazionata” di applicazione del criterio non era prevista nella lettera-invito.

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/06/2022, n. 5190 accoglie l’appello ed annulla l’aggiudicazione:

1.2.2. Nel merito occorre premettere che con verbale n. 4 del 25 marzo 2021 la commissione giudicatrice attribuiva al Rti capeggiato da ………. il punteggio tecnico di 46,40 punti, di cui – come anticipato – 0,65 punti in relazione al sub-criterio sub C.1.

In tale contesto, il disciplinare di gara prevedeva al sub-criterio C-1) semplicemente un riferimento alle “Certificazioni aziendali rilasciate da enti accreditati”, indicando l’attribuzione d’un punteggio pari a 1 per la certificazione ISO 9001:2015, pari a 2 per la ISO 14001:2004 e 2 per la OHSAS 10881:2007, con la precisazione che “in caso di assenza di certificati […] 0 punti”.

Alla luce di ciò, è assorbente rilevare, ai fini della fondatezza delle censure, che il criterio non prevedeva alcuna frazionabilità dei punteggi (a ciò non valendo la dicitura “punteggio totale massimo 5”, che esprime solo – come per tutti gli altri criteri – il peso complessivo del criterio, a fronte delle sue varie componenti collegate alle singole certificazioni indicate), e in assenza di diverse indicazioni detto criterio valutativo non poteva che riferirsi al concorrente in sé, nell’identità e conformazione dallo stesso espressa.

Al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già esaminato fattispecie similari, affermando chiaramente sia la non graduabilità del punteggio laddove non previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, V, 9 dicembre 2013, n. 5884), sia la riferibilità al concorrente nella sua integralità (e, dunque, al Rti in sé, nella sua interezza) delle certificazioni richieste in assenza di diverse previsioni, pena altrimenti la frustrazione della richiesta (premiata) della stazione appaltante, e la disparità di trattamento in danno dei concorrenti in forma singola (Cons. Stato, V, 17 marzo 2020, n. 1916; cfr. peraltro Cons. Stato, V, 13 settembre 2021, n. 6271, rispetto a fattispecie in cui la certificazione di qualità era prevista quale requisito in capo al soggetto che avrebbe eseguito i lavori).

1.2.3. Nel caso di specie la lex specialis non prevede per il sub-criterio sub C-1 alcuna graduazione del punteggio in funzione della conformazione (raggruppata, anche eventualmente in senso verticale) del concorrente, né una frazionabilità del punteggio stesso (al di là della sua diversa entità a seconda del numero e tipologia delle certificazioni possedute); è pacifico del resto, in fatto, come le prescritte certificazioni siano vantate in specie dalla sola mandante, sicché il concorrente nel suo complesso (i.e., il Rti nella sua interezza) ne risulta privo, non meritando alcun punteggio per il corrispondente criterio premiale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/06/2022 di Roberto Donati

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