Nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte

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La commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto “motivazionali”, sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara.

Lo ricorda Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 01/09/2023, n. 13529:

Il motivo merita accoglimento.

Non ha pregio l’eccezione della controinteressata per cui la censura sarebbe inammissibile per difetto di interesse a causa del punteggio specifico, in tesi pari a zero, che xxxx avrebbe conseguito se la Commissione avesse proceduto nel modo propugnato come legittimo dalla ricorrente, atteso che ciò che qui viene in rilievo è il punteggio attribuito alla controinteressata.

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Non merita condivisione neppure l’eccezione per cui il Capitolato prevedeva che “Saranno presi in considerazione esclusivamente i contratti per i quali i dati indicati (estremi, durata di mesi e numero di impianti in manutenzione) risulteranno da apposita attestazione rilasciata da parte della stazione appaltante”, e quindi, in tesi, la Commissione non sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione esclusivamente i dati contenuti nella scheda SKT.

Una tale previsione, infatti, se correttamente interpretata, non avrebbe comunque potuto discostarsi da quanto prescriveva la medesima lex spcialis, al punto 10.6bis del Disciplinare (“Ulteriori prescrizioni sulla valutazione dell’offerta tecnica”), che “a) In presenza di meno di tre offerte, per gli elementi e sub-elementi caratterizzati con la dicitura c.a.c., l’attribuzione dei coefficienti alle relative proposte tecniche – da parte di ciascun commissario – ha luogo mediante un mero confronto tra le offerte anziché con il confronto a coppie. In tal caso la Commissione Giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri e le modalità di attribuzione dei coefficienti a ciascun elemento e sub-elemento e indicherà le motivazioni dei coefficienti attribuiti”.

La stessa legge di gara, quindi, nel prescrivere che i subcriteri di competenza della commissione avrebbero dovuto essere stabiliti “preventivamente”, altro non faceva che riprendere consolidati principi, anche giurisprudenziali, legati alla tutela della trasparenza nella conduzione delle pubbliche gare: come noto, infatti, “la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto “motivazionali”, sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza quando la commissione enuclea sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli contemplati dalla lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2018, n.3737).

E dunque, “nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell’apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione (T.A.R. Latina, sez. I, 19/09/2019, n.548).

E’ del tutto evidente che, invece, nel caso in esame, la decisione successiva all’apertura delle offerte di limitare a tre contratti, per di più prodotti dopo la scadenza del termine d’offerta, la valutazione della specifica voce in questione, ha violato detti principi, con l’effetto di inficiare la legittimità dell’intera valutazione effettuata dalla Commissione di gara, che quindi va annullata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/09/2023 di Roberto Donati

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