FOCUS: “La mancata indicazione dei CAM nel bando comporta l’illegittimità della gara”

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’assenza di criteri ambientali minimi integra una grave carenza essenziale della lex specialis
Introduzione
La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651, offre l’occasione per approfondire la portata applicativa dei criteri ambientali minimi (CAM) nelle procedure di gara e, soprattutto, le conseguenze derivanti dall’omesso o non corretto inserimento degli stessi nella lex specialis.
La pronuncia chiarisce i rapporti tra normativa di settore, disciplina codicistica e giurisprudenza in tema di impugnazione dei bandi di gara, riaffermando l’obbligo per le stazioni appaltanti di integrare correttamente i CAM nei documenti di gara e ponendo l’accento sull’onere di immediata impugnativa in caso di violazioni sostanziali.
La questione sottoposta al giudice amministrativo
La controversia nasce dall’impugnazione di una procedura per l’affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione impianti edili presso le sedi della Cassa Depositi e Prestiti. L’operatore economico ricorrente, classificatosi quarto in graduatoria, aveva gravato l’aggiudicazione, lamentando che il bando non contenesse alcun riferimento sostanziale ai CAM, in violazione dell’art. 83 del D.lgs. 36/2023, e che i richiami presenti nel disciplinare e nel capitolato tecnico si risolvessero in meri rinvii formali ai decreti ministeriali, senza alcuna declinazione concreta.
Il Consiglio di Stato è stato così chiamato a pronunciarsi su due questioni centrali:
- la legittimità della lex specialis priva di adeguato recepimento dei CAM;
- la tempestività dell’impugnazione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine per contestare la violazione.
I CAM nelle procedure ad evidenza pubblica
I criteri ambientali minimi, definiti con decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per specifiche categorie di appalti e concessioni, rappresentano requisiti volti a garantire la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, servizio o lavoro.
Il Codice dei contratti pubblici (artt. 57 e 83 D.lgs. 36/2023) ne prevede l’inserimento obbligatorio nella documentazione progettuale e di gara, sia sotto forma di specifiche tecniche e clausole contrattuali, sia come criteri premianti ai fini dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La loro assenza o formulazione generica non costituisce un mero vizio formale, ma integra una violazione sostanziale, idonea a incidere sulla possibilità stessa di predisporre un’offerta consapevole e comparabile.
La disciplina nazionale si coordina, inoltre, con le direttive europee (artt. 67 e 68 Dir. 2014/24/UE), che attribuiscono rilievo ai costi del ciclo di vita e agli impatti ambientali, nell’ottica di un uso strategico dei contratti pubblici quale leva per la transizione ecologica.
L’onere di immediata impugnativa
Il punto dirimente della decisione riguarda la qualificazione del vizio e il momento in cui esso deve essere fatto valere. Secondo il Consiglio di Stato, la mancata o insufficiente indicazione dei CAM nella lex specialis integra un vizio immediatamente lesivo, che impone l’impugnazione tempestiva del bando, senza possibilità di attendere l’esito della procedura.
Il principio affonda le radici negli orientamenti dell’Adunanza Plenaria (n. 1/2003 e n. 4/2018), secondo cui le clausole del bando devono essere immediatamente contestate quando hanno carattere escludente o quando impongono oneri incomprensibili, sproporzionati o tali da rendere la partecipazione irragionevolmente difficoltosa.
La sentenza in esame ribadisce che l’omessa indicazione dei CAM, o il mero rinvio formale ai decreti ministeriali, rientra tra le ipotesi di “grave carenza” della lex specialis, poiché priva gli operatori dei dati essenziali per formulare un’offerta meditata e competitiva. Ne discende l’obbligo di immediata impugnazione, a pena di decadenza.
La tipizzazione delle ipotesi individuata dal Consiglio di Stato
La decisione offre una preziosa sistematizzazione delle diverse situazioni che possono emergere:
- a) Totale omissione dei CAM: vizio radicale che impone l’immediata impugnazione del bando.
- b) Mero rinvio ai decreti ministeriali: ipotesi che, a seconda della tipologia di appalto, può determinare una carenza essenziale, anch’essa da censurare immediatamente.
- c) Inserimento parziale o non conforme dei CAM: occorre una valutazione caso per caso, ma l’impugnazione immediata è necessaria quando l’operatore dimostri che la clausola preclude la partecipazione utile alla gara (ad esempio per oneri sproporzionati, importi a base d’asta inadeguati, formule matematiche errate).
Nel caso di specie, la lex specialis si era limitata a richiamare genericamente alcuni decreti ministeriali, omettendone altri e senza tradurre in specifiche prescrizioni le clausole ambientali pertinenti. Tale genericità ha determinato, per il Consiglio di Stato, una lesione immediata, che attivava l’onere di tempestiva impugnazione.
Considerazioni conclusive e ricadute operative
La pronuncia in commento consolida un principio di grande rilievo pratico: la corretta declinazione dei CAM nella lex specialis non è un adempimento accessorio, ma un presupposto indefettibile di legittimità della procedura.
Per le stazioni appaltanti, la decisione impone una particolare attenzione nella redazione dei documenti di gara, con la necessità di:
- individuare i CAM applicabili alla specifica categoria di appalto;
- riportarli in modo chiaro e dettagliato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato;
- assicurare coerenza con le prescrizioni ministeriali, evitando rinvii meramente formali.
Per gli operatori economici, la sentenza conferma l’onere di vigilanza e di tempestiva reazione: la contestazione di un bando privo di CAM o con CAM formulati in maniera lacunosa deve essere immediata, senza attendere l’aggiudicazione.
Il messaggio della giurisprudenza è chiaro: i criteri ambientali minimi costituiscono non solo uno strumento di politica pubblica per promuovere la sostenibilità, ma anche una garanzia di trasparenza e parità competitiva. La loro omissione incide sulla validità stessa della gara, e la tutela giurisdizionale richiede prontezza e tempestività.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/09/2025

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora