La stazione appaltante, dopo l’avvio della procedura di gara, mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico.
Il Tar Campania ribadisce come la stazione appaltante, dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente, mantenga comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa.
Questa la sintesi di Tar Campania, Napoli, Sez. II, 04/10/2022, n. 6146, che respinge il ricorso:
Il ricorso va respinto.
Ritiene, infatti, il Collegio che la revoca della gara di cui all’impugnata determina n. … del …., motivata sul rilievo che erroneamente il Paragrafo 3 – punto 3.2 del Disciplinare ha determinato erroneamente la percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, di modo che risulta venuto meno l’interesse pubblico ad affidare a tali diverse condizioni economiche alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio comunale, anche in considerazione degli eventuali profili di potenziale responsabilità contabile dell’Ente che da tale modifica potrebbero derivare, sia stata disposta legittimamente dall’Amministrazione e che, pertanto, il potere di revoca in autotutela sia stato legittimamente esercitato dall’Autorità Amministrativa.
E’ noto come, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicchè essa “ – dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati).
Ovviamente, per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l’amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario (in termini, TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 8613/2016 nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2244/2010). Il potere di autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 quinques della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d’interesse pubblico (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione I, n. 2587/2016 e la giurisprudenza ivi citata).
Ciò posto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, conseguente alla erronea trasformazione – ad opera del citato Paragrafo 3 – punto 3.2 del Disciplinare di gara – della percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, ben può giustificare il mutato interesse dell’Amministrazione rispetto all’affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta.
Conclusivamente la revoca del bando di gara disposta l’Amministrazione con il provvedimento impugnato va ritenuta legittima, con conseguente rigetto del ricorso, mentre sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/10/2022 di Roberto Donati
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