La verifica del possesso dei requisiti tecnici in fase di ammissione alla gara

Descrizione Immagine non disponibile

Con Delibera n.468 del 12/10/2022, rendendo parere precontenzioso, ANAC ha espresso la seguente massima: «Quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara. Pertanto, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola del bando che richiede, a pena di esclusione, la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione».

Il ragionamento giuridico di ANAC si radica sulla previsione dell’art.85 comma 1 D.lgs. 50/2016 che disciplina la prova documentale preliminare, fornita dagli operatori economici al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, per mezzo del DGUE (documento di gara unico europeo) con il quale auto dichiarano il possesso dei requisiti.

ANAC ricorda che la giurisprudenza ha evidenziato che «…le stazioni appaltanti devono accettare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione, o delle offerte, il documento di gara unico europeo con cui l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Con la conseguenza che è preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere documenti e certificati comprovanti i requisiti a corredo della domanda o dell’offerta» (Consiglio di Stato, V, n. 2675/2017)». Quindi (richiamando Cons. Stato 1730/2019), la conclusione è che quanto dichiarato dagli operatori economici costituisce prova documentale sufficiente e su tali dichiarazioni deve essere basata la valutazione ai fini dell’ammissione alla gara.

A cura di: Redazione Tuttogare

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...