Comunicato ANAC: chiarimenti sui soggetti abilitati al rilascio della perizia tecnica per la partecipazione alle gare

Descrizione Immagine non disponibile

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni circa i soggetti che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, possono svolgere l’attività di asseverazione del piano economico finanziario, con particolare riferimento alle «società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966».

Si legge nel documento come attualmente siano presenti nel sistema società fiduciarie e di revisione, abilitate unicamente all’attività di revisione non obbligatoria, e società abilitate alla revisione legale dei conti, iscritte nel registro attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, queste ultime autorizzate alla revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico.

L’Autorità rileva come la ratio principale della norma consista nell’individuazione di soggetti che, per requisiti oggettivi e soggettivi, siano professionalmente idonei a garantire la stesura di un piano economico finanziario, e ciò debba quindi ritenersi riferibile a tutte le società di revisione autorizzate;  la disposizione va quindi  intesa nel senso che l’attività di asseverazione del piano economico finanziario può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’Economia, tant’è vero che il citato art. 183 non fa riferimento a eventuali registri ovvero albi in cui le società debbano essere obbligatoriamente iscritte.

Possiamo dunque affermare, dall’esame del testo del comunicato, che ANAC giudichi in contrasto con i principi di ragionevolezza e logicità ritenere che il legislatore volesse riservare il potere di asseverazione del piano economico finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e non anche a quelle transitate nei registri del Ministero dell’economia e delle finanze, pur potendo queste ultime vantare requisiti ulteriori.

Autore: Redazione TuttoGare del 08/07/2021

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsetter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsetter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...