Omessa dichiarazione di inadempimento di un contratto per la concessione di contributi pubblici. Esclusione!
Si allungano le casistiche dell’articolo 80 comma 5 lett.c) che determinano, in caso di omessa dichiarazione, l’esclusione dalla gara.
La fattispecie riguarda ricorso avverso aggiudicazione articolato su tutta una serie di motivi tra cui l’omessa dichiarazione, da parte della capogruppo mandataria di un provvedimento dichiarativo dell’inadempimento di un contratto sottoscritto per la “concessione di contributi pubblici” finalizzato alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale sociosanitaria ed assistenziale per anziani.
Secondo la ricorrente l’omessa dichiarazione integra fattispecie rilevante ai sensi dell’articolo 80 comma 5 lett.c) del Codice, ed impone l’esclusione dell’aggiudicataria.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18/ 11/ 2019, n. 1513 accoglie il ricorso.
Dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato all’inadempimento ( compresa una sentenza del Consiglio di Stato) il Tar rileva come, da tali, pur succinte, indicazioni non può che trarsi, quale immediata e naturale conseguenza, che l’omissione dichiarativa dell’odierna controinteressata nell’ambito della procedura di gara oggetto dell’odierno contendere sia stata non soltanto ingiustificata, ma, soprattutto, inopinatamente rischiosa.
Al riguardo, la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia U.E., 19 giugno 2019, causa C-41/18) si è recentemente pronunciata sull’art. 57, paragrafo 4 della Direttiva 2014/24/UE (“motivi di esclusione”), osservando che “le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere (…) oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: (…) c) se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; (…) g) se l’operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili”.
In particolare, il Giudice comunitario ha statuito che “il compito di valutare se un operatore economico debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto appartiene alle amministrazioni aggiudicatrici e non a un giudice nazionale”, e ciò sul presupposto che “la facoltà di cui dispone qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di appalto è destinata in modo particolare a consentirle di valutare l’integrità e l’affidabilità di ciascuno degli offerenti”.
Tali statuizioni consentono di dare compiutezza interpretativa alla disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016, delineandosi una lettura, comunitariamente orientata, di tale norma nel senso che non è da ritenere conforme all’ordinamento dell’Unione europea la limitazione della “facoltà” (si direbbe a questo punto esclusiva) della stazione appaltante di escludere da una procedura d’appalto un operatore economico.
Il che, tuttavia, si traduce nell’obbligo, gravante sui concorrenti, di sottoporre preventivamente alla medesima stazione appaltante qualsiasi circostanza suscettibile di essere valutata quale grave illecito professionale, non potendosi, di contro, ammettere una valutazione autonoma, come nel caso, di aprioristica autoassoluzione.
Il crocevia della valutazione non è, dunque, da individuarsi nella ritenuta (ed eccepita) irrilevanza della subìta revoca ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui alla predetta norma del codice dei contratti, bensì nella mancata indicazione di tale vicenda e nella conseguente impossibilità, per l’Amministrazione, di valutare consapevolmente l’affidabilità della concorrente.
Un’impostazione, quest’ultima, che trova riscontro nella giurisprudenza che riconosce “in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti: costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500; id., 12 marzo 2019, n. 1649).
L’omissione dichiarativa ha, perciò, impedito l’attivazione della (facoltà, anche se più correttamente definibile) potestà della stazione appaltante di dimostrare “con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”: incombente da contestualizzare tempestivamente nell’ordinaria sede dell’esame e della verifica dei requisiti generali, non già, irritualmente, nell’ambito del suprocedimento di anomalìa dell’offerta.
Il ricorso viene accolto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18.11.2019 - autore Roberto Donati
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