Oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale

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Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ribadisce come oggetto dell’obbligo dichiarativo sia qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere all’Amministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’Amministrazione e di mettere il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento.

Per fatti qualificabili come illecito professionale non può esservi alcun automatismo espulsivo, ma è da avviare un procedimento in contraddittorio valutando, nel suo complesso, la situazione dell’operatore economico che è stato considerato non affidabile.

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Questo è quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 12/04/2024, n. 3336:

21. Anche il secondo motivo è infondato.

21.1. Una questione risulta decisiva: corrisponde al vero il fatto che -OMISSIS- abbia reiterato omissioni dichiarative.

21.2. Il TAR ha correttamente evidenziato:

a) che con la sentenza n. 595 dell’11 luglio 2022 era stata annullata l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, sia per errori commessi dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta sia per la mancata valutazione di possibili gravi illeciti professionali da reato;

b) vi era stata l’omessa comunicazione, da parte della concorrente, del decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P. di Cosenza nei confronti di soggetti titolari di cariche apicali per i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), falso ideologico e materiale (artt. 479 e 476 c.p.) e truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), nonché nei confronti della stessa -OMISSIS- per l’illecito amministrativo da reato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, con riferimento all’appalto per i servizi di pulizia e integrativi presso l’Azienda Ospedaliera cosentina, per un danno quantificato in oltre tre milioni di euro;

c) con decisione n. 3081 del 24 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado, rimarcando che l’omissione aveva avuto ad oggetto anche una serie di provvedimenti cautelari antecedenti al rinvio a giudizio, emessi dal G.I.P. (arresti domiciliari e obbligo di dimora) e dal Tribunale del riesame (sequestri preventivi).

21.3. Vero è che, in prima battuta, la stazione appaltante aveva commesso un errore, comminando l’esclusione in virtù di un automatismo espulsivo che l’art. 80 d.lgs. 50/2016 non consente in casi come quello qui all’esame. È però altrettanto vero che tale errore è stato emendato avviando un procedimento in contraddittorio e valutando, nel suo complesso, la situazione dell’operatore economico che è stato considerato non affidabile.

21.4. Occorre rammentare che, oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere all’Amministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’Amministrazione e di mettere il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 maggio 2021, n. 3772).

21.5. Scontato che, nel caso che qui occupa il Collegio, non vi è stato alcun automatismo espulsivo, nonostante l’appellante abbia ripetuto il contrario più volte sia nell’atto di appello sia nella memoria depositata il 1° dicembre 2023, si tratta di verificare se, nel contesto della valutazione che spettava all’amministrazione, questa ha in concreto dato peso all’omissione di informazioni rilevanti, previste dalla legge e dalla normativa di gara, e, evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità dell’operatore economico nella particolarissima vicenda qui all’esame. 

21.6. Tale complessiva valutazione si evince dall’articolato procedimento e dal provvedimento impugnato in primo grado che, pur succintamente motivato sul punto decisivo della vicenda, contiene un giudizio sulla inaffidabilità dell’operatore economico.

21.7. -OMISSIS-, nonostante abbia argomentato diffusamente la propria tesi, omette di considerare che, in coerenza con l’obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della gara e successivamente alla sua conclusione, sussiste in capo ai concorrenti l’onere di comunicare alla stazione appaltante tutte le vicende attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire di valutare la loro eventuale incidenza sulla reale affidabilità, morale e professionale.

21.8. L’omissione di -OMISSIS- è stata particolarmente grave ed è questo il punto decisivo che si evince dal provvedimento della stazione appaltante. La legge di gara, lungi dal prevedere una nuova causa di esclusione, ha semplicemente vincolato la stazione appaltante a connettere un reale peso a informazioni incomplete e condotte reticenti.

21.9. La lex specialis, in altre parole, poneva una regola di condotta che, semplicemente, è riconnessa al dovere di operare in modo leale, evitando comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/04/2024 di Roberto Donati

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