Il rilancio, in caso di offerte uguali, si ferma ad un centesimo dalla soglia di anomalia!

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La vicenda riguarda procedura aperta per lavori da aggiudicare secondo il criterio del massimo ribasso.

Due operatori si sono classificati primi a pari merito, avendo offerto l’identico ribasso del 27,37%.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva sancito l’obbligo dell’amministrazione di invitare entrambi gli operatori economici ad una gara al ribasso entro il limite dell’anomalia, con riserva di effettuare il sorteggio ove permesse l’ex aequo ( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/applicazione-articolo-77-del-r-d-827-1924/) il Tar Toscana si esprime sulle successive vicende della fase dedicata al miglioramento delle offerte.

La stazione appaltante ha infatti invitato i due contendenti a presentare offerta migliorativa nel limite della soglia di anomalia individuata a seguito dell’apertura delle offerte, soglia determinatasi nell’importo di 27,43268.

L’impresa che poi risulta aggiudicataria ha offerto il ribasso del 27,43267%, mentre la ricorrente ha offerto il ribasso del 27,43268%. Trattandosi di importo pari alla soglia di anomalia, la stazione appaltante, ha escluso l’offerta della ricorrente dalla gara.

Tar Toscana, Sez. III, 19/ 03/ 2021, n.408 conferma la correttezza dell’operato della stazione appaltante.

1. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate, stante l’infondatezza del ricorso.

2. La gara riguardante le due offerte in questione ha una propria autonomia rispetto a quella culminata nella classificazione delle stesse a pari merito, avvenuta nella seduta del 5.2.2020.

Si tratta infatti, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del R.D. n. 827/1924, di una licitazione riservata ai due contendenti, costituita da una fase autonoma le cui regole sono quelle sancite nella lettera invito: nel caso di specie la discontinuità tra la gara precedente e quella oggetto del ricorso in epigrafe, per offerta migliorativa, è segnata dalla precostituita identificazione di una soglia di anomalia a cinque cifre decimali (a differenza della precedente fase, nella quale la soglia era determinata in corso di gara sulla base delle offerte pervenute) e dalla richiesta di presentare una percentuale di ribasso a 5 cifre decimali (mentre la regola del precedente procedimento selettivo era quella dell’offerta a due cifre decimali).

Al fine di salvaguardare il principio di congruità delle offerte la stazione appaltante, dando anche seguito alla specificazione dell’effetto conformativo della sentenza per come espresso dal Consiglio di Stato, ha posto come soglia di anomalia quella risultante dalla reportistica della fase ordinaria della gara, pari a 27,43268.

Orbene, stante l’autonomia della gara per offerta migliorativa rispetto alla precedente gara l’amministrazione non era tenuta a recepire la soglia di anomalia quale risultante senza troncamenti, ma legittimamente ha posto come soglia quella nota a tutti (valore troncato dopo la quinta cifra decimale), in quanto l’unica ad essere pubblicata sulla piattaforma Start e recepita nei pregressi verbali di gara (documento n. 7 depositato in giudizio dalla controinteressata; si vedano anche i verbali di gara del 5.2.2020 e del 12.2.2020).

3. …………...

5. Sotto altro profilo, la circostanza che la percentuale del 27,43268 sia espressamente qualificata, nella lettera invito, come “limite della soglia di anomalia” significa che il ribasso che uguagli tale importo costituisce offerta anomala, come tale inammissibile. E’ nella stessa definizione di tale limite che è insita l’inammissibilità di un’offerta che lo eguagli.

Non è quindi condivisibile nemmeno la tesi del ricorrente secondo cui la lettera invito consentiva di presentare un’offerta pari a quell’importo.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto; devono quindi essere respinti anche i motivi aggiunti, incentrati sull’illegittimità derivata.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/03/2021 di Roberto Donati

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