Negli appalti a corpo le analisi dei prezzi non rientrano nel contenuto essenziale dell’offerta (anche nel nuovo codice)

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Appalto di lavori con corrispettivo a corpo. L’Amministrazione, dopo aver premesso che ai sensi del disciplinare di gara l’offerta economica doveva contenere anche le analisi dei prezzi delle migliorie, invocando la lex specialis, ha comunicato l’esclusione del ricorrente poiché “Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara”.

Secondo il ricorrente il provvedimento di esclusione è illegittimo sia perché viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, sia perché, trattandosi di appalto a corpo, per giurisprudenza costante il computo metrico estimativo, così come le analisi dei prezzi non rappresentano un elemento essenziale dell’offerta economica.

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Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21/11/2024, n. 6402 accoglie il ricorso:

Parte ricorrente è stata esclusa in quanto, in base al provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo, «gli elaborati economici trasmessi: 1. Computo metrico migliorie estimativo; 2. Computo metrico globale estimativo; 3. Quadro di raffronto.

Sono privi delle analisi prezzi delle migliorie offerte».

Ciò premesso, la citata previsione di cui all’art. 18 del Disciplinare è nulla e deve considerarsi come non apposta, in quanto, stabilendo di fatto un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge, contrasta con il principio consolidato secondo cui negli appalti con prezzo a corpo il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l’offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi; ne deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione e degli altri atti applicativi di tale previsione della lex specialis. Sul punto la giurisprudenza afferma che «negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica» (Cons. Stato, sez. V, 22/01/2024, n. 682). Tale indirizzo è condiviso anche da questa Sezione, secondo cui «La previsione del disciplinare di gara che dispone l’esclusione di un concorrente per il caso di mancata allegazione del computo metrico esplicativo all’offerta economica trova il suo fondamento nell’art. 32, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. Solo negli appalti aggiudicati «a corpo», e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti» (T.A.R. Campania -Napoli-, sez. I, 21/10/2022, n. 6527).

Analogo principio è stato recepito dall’ANAC la quale, con le delibere n. 587 e n.723 del 2020, riguardanti ipotesi di appalto a corpo in cui l’esclusione era stata comminata per omessa allegazione delle analisi dei prezzi in applicazione della lex specialis che prevedeva tale allegazione a pena di esclusione, ha affermato che «negli appalti aggiudicati a corpo, il prezzo delle soluzioni migliorative proposte e l’analisi di detti prezzi non sono elementi essenziali ai fini della completezza dell’offerta economica, perché eventuali oneri economici ricollegabili alle proposte migliorative trovano compensazione all’interno dell’offerta economica complessiva. Poiché né l’indicazione dei costi delle migliorie né l’indicazione delle relative analisi sono richieste, a pena di esclusione, da una norma di legge, la richiesta a pena di esclusione della lex specialis di gara di indicare, nell’offerta economica, l’analisi dei nuovi prezzi delle migliorie è affetta da nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, per violazione del principio di tassatività e, come tale, disapplicabile dalla stessa stazione appaltante», concludendo che tale clausola della lex specialis è nulla poiché non trova la sua fonte nella norma primaria.

Contrario convincimento non può trarsi dall’art. 31 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che secondo il Comune di ……. e la controinteressata avrebbe innovato rispetto alla pregressa disciplina imponendo la produzione delle analisi dei prezzi delle migliorie offerte anche negli appalti a corpo. Tale disposizione, rubricata «Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico», prevede, tra l’altro, quanto segue: «Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono».

Il Collegio ritiene che tale art. 31 non preveda alcuna disciplina innovativa rispetto al principio consolidato secondo cui negli appalti a corpo le analisi dei prezzi non rientrano nel contenuto essenziale dell’offerta. Infatti tale norma non regola le modalità di presentazione delle offerte, ma riguarda la diversa fase della progettazione; in particolare, il citato art. 31 è inserito nello specifico allegato al Codice che individua i contenuti minimi dei vari livelli di progettazione, come fatto palese dall’oggetto di tale Allegato I.7, che fa riferimento ai «Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo». Ne consegue che è ulteriormente confermata la soluzione sopra esplicata, cioè che è priva di fondamento normativo, prevedendo un’ipotesi di esclusione diversa da quelle tassativamente previste dalla legge, la previsione della lex specialis che, pur nell’appalto con prezzo a corpo, onera i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi per le migliorie.

3. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, per cui, essendo nulla e dovendosi considerare come non apposta l’impugnata previsione dell’art. 18 del Disciplinare, l’aggiudicazione e gli altri atti impugnati, applicativi di tale previsione della lex specialis, devono essere annullati.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/11/2024 di Roberto Donati

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