Un dirigente può avere più incarichi se mancano altre professionalità. Servono però cautele

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Un dirigente può avere più incarichi se mancano altre professionalità. Servono però cautele

Per un ente comunale non vi è in assoluto l’impossibilità di assegnare più incarichi a uno stesso dirigente, alla luce delle competenze e professionalità necessarie. Va però valutato se questa situazione lo ponga nella condizione di svolgere contemporaneamente le funzioni di “controllore” e “controllato”, con la conseguenza di doversi astenere da talune attività e così compromettere il buon andamento amministrativo: è opportuno dunque assegnare i ruoli in capo a soggetti diversi, a meno che non manchino risorse umane adeguate e vengano attuate specifiche misure preventive

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È quanto ha specificato l’Autorità Nazionale Anticorruzione con un parere a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 16 ottobre 2024, in cui si afferma che è ammissibile il conferimento di più incarichi dirigenziali da parte di uno stesso ente pubblico, fermo restando che vanno seguite alcune cautele. L’amministrazione, infatti, è tenuta ad analizzare e a valutare attentamente il rischio corruttivo legato alla possibile sovrapposizione dei compiti di gestione con quelli di controllo, che può essere determinata dalla coincidenza dei ruoli in capo a uno stesso soggetto. Per evitare un tale rischio, dunque, vanno messi in campo adeguati accorgimenti di prevenzione. 

La questione riguarda un’ipotesi di eventuale incompatibilità, rispetto alla quale era stato richiesto un chiarimento, per i ruoli ricoperti in un importante Comune capoluogo del Centro Italia da un dirigente amministrativo, attivo contemporaneamente, per un incarico ad interim, in due unità organizzative competenti sugli organismi partecipati. 

Nel parere dell’Autorità, dal punto di vista del conflitto d’interesse, si spiega che per il conferimento di più di un incarico occorre “una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità”, al di là dei casi in cui questo non sia espressamente vietato, come lo è ad esempio negli enti locali per i membri degli organi di revisione. Spetta quindi “all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci”.

Nel parere dell’Anac, in un’ottica collaborativa, vengono fornite alcune indicazioni di massima, al Comune interessato dalla vicenda, proprio per effettuare una valutazione di questo tipo. L’indicazione a cui si perviene è che, in questi casi, occorre verificare l’esistenza di un potenziale conflitto laddove gli atti adottati da una struttura in cui lavora il dirigente siano sottoposti al controllo di altra struttura in cui lo stesso soggetto ricopre altro incarico. Va quindi valutata la possibile necessità di astenersi da talune attività, che potrebbe essere però sistematica e ripetuta nel tempo. La conclusione, quindi, è che sia “auspicabile optare per la differenziazione dei ruoli”.

Tuttavia, qualora l’amministrazione “non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze  e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, come, a titolo di esempio: la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale; una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all’organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi; un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato.  

Fonte: ANAC del 20/11/2024

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