MIT: termine minimo ricezione offerte procedura negoziata sottosoglia

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 17 aprile 2024 n. 2449, ha risposto al seguente quesito:            

Il dubbio che si palesa su quale è il termine minimo per la ricezione delle offerte negli affidamenti di appalti sottosoglia nel caso di procedura negoziata ai sensi del nuovo codice. L’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede un termine per le procedure negoziate, dall’altro lato l’articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone “1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”. Per quanto sopra ad avviso dello scrivente, prendendo spunto da precedenti indicazioni fornite con i pareri n. 1473 e 1101 anche se riferiti al vecchio codice, nel caso di RDO sul Mercato elettronico della PA i termini minimi potrebbero essere non meno di: 1) 10 giorni per le Richiesta di Offerta (RDO) AD INVITI; 2) 15 giorni per le Richiesta di Offerta (RDO) APERTA, assimilabile ad una procedura aperta, che potrebbe essere di 15 giorni.

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Risposta aggiornata   

L’art. 76 del d.lgs. 36/2023, rubricato “Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando”, non contiene la previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico. Pertanto - visto l’art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023, per il quale “se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante” – è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 14/05/2024

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