MIT: Ricalcolo della soglia di anomalia

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4067 ha risposto al seguente quesito:

Si sottopone alla Vostra attenzione la necessità di chiarire la corretta sequenza procedimentale e l'obbligo di ricalcolo della soglia di anomalia di una gara d'appalto sottosoglia in aggiudicazione con il criterio del minor prezzo per lavori, in cui la S.A. ha optato per l'inversione procedimentale (Art. 107 comma 3 D.lgs. 36/2023), con previsione di esclusione automatica delle offerte anomale (Art. 54 D.lgs. 36/2023) . Il quesito specifico è il seguente : E' necessario procedere al ricalcolo della soglia di anomalia (esclusione automatica) a seguito di esclusione di un Operatore economico (O.E.) per mancata dimostrazione della congruità dell'offerta (esclusione per anomalia dell'offerta) intervenuta all'apertura delle offerte economiche?

 
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Risposta aggiornata        

La risposta al quesito è affermativa. La soglia di anomalia, infatti, essendo condizionata dal numero dei concorrenti e dell’importo dell’offerta da questi elaborata, può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei concorrenti venga escluso ovvero riammesso alla gara. La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnova-zione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta. La soglia di anomalia diviene immodificabile SOLO al momento dell’aggiudicazione come previsto dall’art.108 c.12 D.lgs. n.36/2023. Per completezza si segnale che il TAR Campania ha sollevato nei confronti dell’art. 108 comma 12 D.Lgs.36/2023 questioni di legittimità costituzionale che sono state rigettate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77/2025 che ha riconosciuto legittima la modifica della soglia di anomalia fino all’aggiudicazione anche nelle gare con inversione procedimentale. La Corte Costituzionale, infatti, ha rilevato che la possibilità di aggiornare la soglia fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione consente di evitare esiti alterati, che deriverebbero dal mantenimento in gara di operatori privi dei requisiti. Secondo la Corte Costituzionale l’art.108 comma 12 del D.Lgs.36/2023 effettua un bilanciamento fra interessi contrapposti fissando nel momento dell’aggiudicazione il ragionevole punto di equilibrio tra la necessità di assicurare stabilità, efficienza e celerità nella gestione degli appalti pubblici e l’obbligo di imparzialità. Il principio di invarianza, dunque – sottolinea la Corte – non solo è compatibile con il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, ma rappresenta una scelta legislativa funzionale alla realizzazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che orienta le stazioni appaltanti verso un affidamento del contratto tempestivo ed efficiente, garantendo al contempo qualità, economicità e il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 02/03/2026

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