Partenariato pubblico-privato: nella fase preliminare non si applica soccorso istruttorio
Sebbene riferita all’articolo 183 comma 15 del D.Lgs 50 del 2016, la Sentenza del Tar Sicilia merita attenzione perché afferma il principio secondo cui, nella fase preliminare che si conclude con la indicazione della proposta ritenuta maggiormente conforme all’interesse pubblico, è da escludere l’obbligo di attivare soccorso istruttorio.
Poiché l’articolo 193 del nuovo Codice continua a prevedere una prima fase che si conclude con la indicazione della proposta ritenuta maggiormente conforme all’interesse pubblico, e un secondo segmento procedurale che vale, invece, a selezionare l’operatore economico al quale affidare la commessa, si ritiene che il principio possa essere attuale.
Questo quanto stabilito dal Tar Sicilia:
Quanto alla sussistenza dedotta dall’ATI ricorrente di un generale obbligo dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio/procedimentale nel project financing, essa è da escludere in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art. 183, co. 15, del d. lgs. n. 50 del 2016.
Va ribadito, infatti, che nella finanza di progetto la fase preliminare non è da intendersi quale fase del “procedimento” di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma fase “procedimentalizzata” di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2015, n. 4035; T.A.R. Molise, sez. I, 24 febbraio 2020, n. 63; T.A.R. Toscana, sez. I, 21 novembre 2019, n. 1593), ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l’interesse pubblico dell’amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I,n. 1624 del 2020).
La giurisprudenza ha precisato che “tale fase prodromica è caratterizzata dalla valutazione dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione; con essa non si è ancora entrati nella fase della procedura pubblica di selezione finalizzata a consentire alle imprese interessate il conseguimento del sostanziale bene della vita, costituito dalla aggiudicazione di una pubblica commessa, fase quest’ultima caratterizzata dalla imprescindibile logica partecipativa. Ne consegue che, nello specifico contesto del project financing (non a caso disciplinato dalla normativa speciale di cui si è detto), l’incompletezza della proposta del privato non obbliga l’ente l’attivazione del soccorso procedimentale e legittima la determinazione (negativa) dell’amministrazione che non la ritenga, come nel caso, meritevole di accoglimento alla luce degli interessi pubblici che essa intende perseguire” (T.A.R. Sicilia, Catania,Sez. I, 31 marzo 2022, n. 933).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/02/2026 di Roberto Donati

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