MIT: Modifiche contrattuali - Quinto d'obbligo - acquisizione Cig - parte prima
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21 giugno 2024 n. 2713 ha risposto al seguente quesito:
Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 la clausola del quinto d'obbligo può essere fatta valere solo se espressamente richiamata negli atti di gara (vedi anche bando tipo 1); posto quanto sopra, se nel vecchio codice era assodato che il valore del quinto d'obbligo dovesse essere computato al fine della determinazione delle soglie ( e quindi dell'acquisizione del CIG), il nuovo codice, imponendo, over ritenuto opportuno, di prevederlo espressamente (in maniera analoga alle opzioni) fa sorgere il dubbio che l'importo in aumento debba essere ricompreso nel calcolo per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG. Si evidenzia infatti che, nonostante l'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 disponga che "...Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali ozioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara...", senza fare alcun cenno alla novità introdotta dall'art. 120, c. 9, il Bando Tipo n. 1 predisposto dall'Anac (che invece pare non abbia alcun dubbio al riguardo), al paragrafo 3, pagina 14, riporta la tabella in corrispondenza del valore globale stimato dell'appalto, comprensiva dell'importo del quinto d'obbligo (a cui espressamente si rinvia, non potendola inserire)
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Come noto, l'ANAC, nel Bando tipo n. 1/2023 “per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ha ritenuto che nel valore stimato dell'appalto va compreso anche il c.d. ‘quinto d'obbligo'. Le ragioni di questa scelta sono esplicate nella Relazione illustrativa del Bando-tipo in parola, secondo cui “rispetto alle precedenti versioni del bando tipo e alle indicazioni fornite sul punto dall'Autorità con il Comunicato del Presidente del 23/3/2021, è stata adottata una diversa interpretazione dell'articolo 120, comma 11, del codice, sulla base delle considerazioni offerte nella Relazione illustrativa. In tale documento, infatti, è stata evidenziata la necessità di prevedere il c.d. quinto d'obbligo sin nei documenti di gara iniziali, per rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva, con ciò qualificando la fattispecie come ipotesi di modifica. Sulla base di tale indicazione, la fattispecie è stata considerata come esemplificazione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 120 ed inserita nel calcolo del valore complessivo dell'appalto”. Pertanto, il quinto d’obbligo va ricompreso nel valore stimato dell’appalto ex art. 14, co. 4, d.lgs. 36/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 02/07/2024
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