Il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto nel sotto soglia è da considerarsi ordinatorio

t-48.jpg

Appalto di servizi sotto soglia. La stazione appaltante revoca l’aggiudicazione dopo la sottoscrizione di “Verbale consegna servizio in via d’urgenza e anticipata sotto riserva di legge”. Con la ditta che respinge la bozza di contratto.

La ricorrente, tra i vari motivi, deduce che il decorso di tutti i termini dilatori imposti dagli artt. 18[1] e 55[2] del d.lgs. 36/2023 valga, in ogni caso, a sottrarre la società ricorrente dall’obbligo di sottoscrivere qualsivoglia bozza di contratto sottoposta alla propria firma e, di conseguenza, da qualsivoglia ipotesi di inadempimento contrattuale.

Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 01/07/2024, n. 2345, stabilisce che:

4.6. Per quanto concerne la quarta doglianza, ne viene dapprima eccepita l’inammissibilità, in quanto la possibilità di procedere alla consegna anticipata risultava espressamente prevista nella lettera-invito, rispetto a cui la ricorrente avrebbe prestato piena acquiescenza.

Nel merito, si evidenzia che la possibilità di procedere alla consegna anticipata fosse prevista nell’interesse generale dell’erogazione del servizio e dello stesso appaltatore dal momento che la gara, bandita con determina a contrarre 24.07.2023, n. 396, si fosse conclusa giorno 8.08.2023, nel pieno della stagione turistica.

Sul piano normativo, l’art. 17, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 legittimerebbero l’esecuzione d’urgenza “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”.

Di contro, attendere la sottoscrizione del contratto per dare avvio al servizio, così come ordinariamente previsto dall’art. 18, d.lgs. n. 36 del 2023, avrebbe comportato la perdita di qualsivoglia utilità per il servizio stesso (e di remuneratività per l’appaltatore), dal momento che si sarebbe dovuto attendere lo spirare del termine dilatorio di trentacinque giorni, arrivando, quindi, al termine della stagione turistica. Da ciò l’assunto secondo cui le ragioni di urgenza fossero del tutto evidenti e oggettive nel caso di specie, trattandosi di un servizio turistico essenziale proprio nel pieno della stagione estiva.

4.7. Rispetto alla quinta censura si evidenzia che, a norma dell’art. 55, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di appalto sotto soglia il termine di entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto fosse da considerare ordinatorio, non trovando quindi applicazione la disciplina di cui all’art. 18, d.lgs. n. 36 del 2023.

[1] Art.18 commi e 4

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.

4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

[2] Art.55

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/07/2024 di Roberto Donati

 

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora

 


Loading...