MIT: Liquidazione per fasi corrispondenti ai SAL durante l'esecuzione di lavori di durata pluriennale

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3226 ha risposto al seguente quesito:
L'Amm.ne intende predisporre un atto di valenza generale che disciplini gli incentivi (ex art.45 , d.lgs n.36/2023) fissando, in osservanza del principio del risultato, anche i criteri per la liquidaz.ne per fasi (-contratto;-esecuzione;-collaudo). La disciplina prevede, per gli appalti di durata pluriennale, la possibilità di liquidare gli incentivi maturati nella fase dell'esecuzione dei lavori, non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, ma con cadenza corrispondente ai SAL, previo accertamento ed attestazione dell'effettività delle relative prestazioni e salva la ripetizione totale o parziale (per incrementi dei tempi o dei costi). Specificamente, l'art.20 della redigenda disciplina recita: "..d) ai soggetti incaricati della dir.ne lavori, dell'ufficio di dir.ne dei lavori (dir.re/i operativo/i, ispettore/i di cantieri), della dir.ne dell'esecuz.ne e collaboratori, del coord.to per la sicurezza in fase di esecuz.ne, del coord.to della sicurezza in fase di esecuz.ne, l'incentivo viene liquidato secondo le seguenti cadenze: -il 90% nel corso dell'esecuz.ne in ragione dell'avanzamento della spesa (SAL); -il10% successivamente all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo...........". Pertanto, si chiede se è corretto disciplinare la liquidazione degli incentivi relativi alla fase dell'esecuzione di lavori di durata pluriennale, progressivamente in corrispondenza della maturazione dei SAL.

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Risposta aggiornata
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti…”, con ciò rinviando alle relative discipline di ente. Pertanto è lasciata alla discrezionalità dell’Ente stabilire le modalità di liquidazione degli incentivi spettanti.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 12/02/2025

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