FOCUS “Il Collegio Consultivo Tecnico tra disciplina codicistica e prassi applicativa: l’assenza di un albo ufficiale e la proliferazione degli elenchi volontari”

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 Premesse

Il Collegio Consultivo Tecnico si colloca, nel sistema delineato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra gli strumenti alternativi alla tutela giurisdizionale, con una funzione eminentemente preventiva e deflattiva delle controversie insorgenti nell’esecuzione dei contratti pubblici.

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 215–219 del Codice e nell’Allegato V.2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e, da ultimo, dal Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

Il legislatore ha configurato un assetto normativo organico, che disciplina in modo dettagliato composizione, funzionamento ed efficacia delle determinazioni e dei pareri del Collegio, ma lascia priva di regolazione una fase preliminare cruciale: quella dell’individuazione dei soggetti da nominare.

  1. Natura e ambito applicativo del CCT

Il CCT è istituto obbligatorio per la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante contratti di appalto, concessione o partenariato pubblico privato. Negli altri casi la sua istituzione è facoltativa, così come può essere facoltativamente costituito anche nella fase antecedente all’esecuzione per la risoluzione di questioni tecniche o giuridiche.

La funzione del Collegio è quella di presidiare l’intera fase esecutiva, con un monitoraggio continuo che si estende dall’avvio dei lavori sino al collaudo finale, attraverso determinazioni che, nei casi previsti, possono assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile.

  1. La costituzione del Collegio: struttura, nomina e compensi

L’Allegato V.2 disciplina in modo puntuale le modalità di costituzione del CCT.

2.1 Composizione e modalità di designazione

Il Collegio è composto, a scelta della stazione appaltante, da tre membri oppure da cinque nei casi di particolare complessità e pluralità di competenze richieste. I componenti possono essere scelti di comune accordo tra le parti, oppure ciascuna parte può nominare uno o due membri, con designazione del Presidente da parte dei componenti di nomina di parte.

In caso di disaccordo sul Presidente, la designazione è rimessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, ovvero alle Regioni, Province autonome o Città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Il Collegio deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o, comunque, entro dieci giorni da tale data, mediante accettazione dell’incarico da parte del Presidente.

2.2 Regime dei compensi

I compensi sono posti a carico delle parti e comprendono una componente fissa e una variabile, proporzionata al valore dell’opera e all’attività svolta. I limiti massimi sono definiti dall’Allegato V.2 e dall’articolo 6, comma 7-bis, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76. In via transitoria continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto ministeriale del 17 gennaio 2022.

 
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  1. Requisiti e incompatibilità: un sistema ora integralmente codificato

A seguito delle modifiche apportate dal correttivo e dal decreto infrastrutture, l’articolo 2 dell’Allegato V.2 individua direttamente i requisiti e le incompatibilità dei componenti.

Possono essere nominati ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici, in possesso alternativamente di requisiti quali incarichi di rilievo in appalti sopra soglia, attività di patrocinio in contenziosi, incarichi dirigenziali in amministrazioni soggette al Codice, insegnamento universitario in materie pertinenti, appartenenza alla magistratura o alla carriera prefettizia, dottorato di ricerca, significativa esperienza professionale documentata.

È richiesto un periodo minimo di cinque anni di esperienza per i componenti e di dieci anni per il Presidente.

Sono previste specifiche incompatibilità, tra cui il conflitto di interessi, le ipotesi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, lo svolgimento di attività di controllo o direzione dei lavori riferite al contratto, nonché l’aver svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio. Le incompatibilità devono essere fatte valere mediante ricusazione innanzi al Presidente del tribunale competente, ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile.

È inoltre previsto un limite quantitativo agli incarichi: ciascun esperto non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente né più di dieci in un biennio. In caso di ritardi rilevanti nell’adozione delle determinazioni, è prevista una preclusione triennale a nuove nomine. 

  1. L’assenza di un albo ufficiale: una scelta consapevole

Nonostante la pervasività della disciplina, il Codice non prevede l’istituzione di un albo o elenco ufficiale dei soggetti idonei alla nomina. La fase prodromica alla designazione resta integralmente rimessa all’autonomia delle parti.

Il tentativo di introdurre un elenco dei Presidenti presso l’Osservatorio permanente dei CCT, previsto dal decreto legislativo 209 del 2024, ha avuto vita brevissima. La disposizione è stata abrogata dalla legge di conversione del decreto infrastrutture del 2025, che ha eliminato l’articolo 6, comma 4, dell’Allegato V.2, ripristinando un regime di piena libertà.

La scelta appare ancor più significativa se confrontata con la disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici. In tale ambito, il Codice prevede un albo obbligatorio tenuto dalla Camera arbitrale presso ANAC, dal quale devono essere tratti i Presidenti dei collegi arbitrali, con un sistema strutturato di accreditamento preventivo e limiti stringenti di incompatibilità e rotazione.

Il raffronto evidenzia una differente opzione di fondo: accreditamento centralizzato e vincolante per l’arbitrato, autonomia delle parti per il CCT.

  1. La prassi degli elenchi volontari: un fenomeno sistemico

In assenza di un elenco ufficiale, numerose amministrazioni hanno istituito elenchi interni di esperti, preceduti da avvisi pubblici di manifestazione di interesse.

Tali elenchi, pur non avendo natura vincolante, producono effetti sostanziali rilevanti. Le amministrazioni tendono a selezionare i componenti prevalentemente tra gli iscritti, determinando forme di auto vincolo. La mancata scelta di un soggetto iscritto può richiedere una motivazione rafforzata.

Si riscontrano prassi eterogenee in ordine a:

  • articolazione per sezioni e sottosezioni professionali;
  • distinzione tra componenti e Presidenti;
  • requisiti ulteriori rispetto a quelli codicistici;
  • disciplina delle incompatibilità ampliata;
  • criteri di rotazione;
  • modalità di aggiornamento periodico;
  • ammissione o meno di dipendenti interni.

L’iscrizione avviene generalmente tramite autodichiarazioni ai sensi del d.P.R. 445 del 2000, con verifica successiva in sede di conferimento dell’incarico.

Il risultato è un quadro frammentato, caratterizzato da pluralità di regole, tempi e requisiti, con conseguente aggravio per i professionisti interessati a iscriversi presso più amministrazioni.

  1. Prospettive e criticità: verso un albo abilitante?

L’esperienza applicativa pone una questione di sistema: se l’assenza di un elenco ufficiale garantisca effettivamente maggiore flessibilità oppure produca incertezza e disomogeneità.

Un eventuale albo nazionale, avente natura abilitante e costituente presupposto necessario per la nomina, consentirebbe verifiche preventive su requisiti, incompatibilità e limiti quantitativi, assicurando maggiore uniformità e trasparenza.

Tuttavia, la sua istituzione comporterebbe costi organizzativi e l’attribuzione di poteri di controllo e vigilanza, nonché l’introduzione di meccanismi sanzionatori come la cancellazione.

La recente scelta legislativa di abrogare l’elenco dei Presidenti sembra indicare una preferenza per un modello fondato sull’autonomia delle parti e sulla responsabilizzazione delle stazioni appaltanti.

Resta aperto il dibattito sull’equilibrio tra semplificazione e garanzie: l’attuale sistema valorizza la libertà organizzativa, ma lascia irrisolta l’esigenza di un momento di validazione ufficiale, cui la prassi degli elenchi volontari tenta di supplire in modo spontaneo e disomogeneo.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 05/03/2026

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