Il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali è condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente per supportare la valutazione di congruità dell’offerta

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Nell’accogliere il ricorso il Tar Piemonte ricorda come il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali sia condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente per supportare la valutazione di congruità dell’offerta, essendo necessario che l’amministrazione proceda comunque a una verifica globale delle varie voci indicate dall’operatore economico, all’esito della quale l’offerta sia remunerativa o, comunque, sostenibile.

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Ecco quanto stabilito da Tar Piemonte, Sez. II, 13/10/2023, n. 796:

Ebbene, vero è che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono “un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta”, tuttavia, per potersene discostare gli operatori economici devono rendere una giustificazione puntuale, concernente l’organizzazione della propria azienda o fornire altri elementi di prova a supporto della serietà e della congruità dell’offerta. Infatti, “l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte…non legittima in sé un giudizio di anomalia e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica” (ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 marzo 2023, n. 509; Cons. Stato,Sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; Tar Lazio, Roma, sez. III4 agosto 2016, n.9058Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1706).

“Ciò nonostante, se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, si deve altresì convenire che le medesime assolvono ad una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 28.11.2019, n. 13665; Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; id., 30 marzo 2017, n. 1465).

Nel caso di specie la società controinteressata non ha fornito la prova delle ragioni dello scostamento dal valore medio indicato nelle tabelle ministeriali, essendosi limitata sia ad invocare l’applicazione di “agevolazioni derivanti da sgravi fiscali o contributivi, le possibili detrazioni, l’effettivo espletamento del servizio da erogare e il reale impiego dei dipendenti oltre che delle economie da quest’ultima previste – e a questa vengono sommate le attività migliorative previste in offerta tecnica” (cfr. p. 13 della memoria ………. depositata per la camera di consiglio del 10 gennaio 2023) sia a precisare che comunque “la fruizione di sgravi contributivi e fiscali e di una inferiore incidenza previdenziale non andava ad intaccare il minimo salariale stabilito dal CCNL di riferimento” (cfr. p. 15 memoria depositata da ………… per l’udienza camerale del 10 gennaio 2023). Argomentazioni analoghe sono state addotte anche dal comune di .., che ha ribadito la congruità dell’offerta e, dunque, dell’attività di verifica espletata dall’amministrazione in quanto erano stati rispettati i valori minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali, mentre le differenze rispetto a tali parametri “sono legittimamente influenzabili da variabili sui costi aziendali derivanti ad es. da scatti di anzianità (frutto di proiezioni temporali che ciascuna azienda opera al suo interno), incidenza previdenza complementare, INAIL, indennità di turno (nel caso non prevista), natura del servizio (nel caso di specie, spalmato su 42/45 settimane anziché su 52, per la peculiarità del servizio richiesto presso i nidi)” (cfr. pag. 6 delle note depositate per la camera di consiglio del 10.01.2023).

In realtà, il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali è condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente per supportare la valutazione di congruità dell’offerta, essendo necessario che l’amministrazione proceda comunque a una verifica globale delle varie voci indicate dall’operatore economico, all’esito della quale l’offerta sia remunerativa o, comunque, sostenibile.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/10/2023 di Roberto Donati

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