Nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità «un onere di completezza espositiva»

Descrizione Immagine non disponibile

Il Tar Lazio ricorda come nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussista in capo all’Autorità «un onere di completezza espositiva» e che quest’ultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, essa sia tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione».

VADEMECUM CYBERSECURITY

Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,

pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata

sulle principali novità legislative e tecniche in materia.

VADEMECUM CYBERSECURITY

Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,

pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata

sulle principali novità legislative e tecniche in materia.

SCARICA GRATIS LA GUIDA

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Sez. I quater, Roma, 10/10/2023, n. 14944:

18. Deve essere accolto, invece, il terzo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha lamentato – in sostanza – l’incompletezza dell’annotazione.

18.1. A tal proposito, va evidenziato che:

– la giurisprudenza amministrativa ha già da tempo sottolineato che nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità «un onere di completezza espositiva» e che quest’ultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando che il dovere di ANAC è solo quello di dare «sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti» (Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742 e Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186);

– nel caso di specie – così come già evidenziato in sede cautelare – l’annotazione originariamente disposta dall’Autorità non conteneva alcuna sintetica indicazione delle circostanze di fatto evidenziate dall’impresa per contestare la legittimità del provvedimento adottato dalla Prefettura di ……..;

– in data 19 luglio 2022, l’ANAC ha provveduto a integrare l’annotazione in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza a quanto disposto dall’ordinanza n. 4537/2022 del Tar Lazio», aggiungendo al corpo dell’annotazione una sintetica ricostruzione delle posizioni sostenute dalla ricorrente per contestare la risoluzione;

– come sottolineato dall’Autorità, tale integrazione dell’annotazione non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 73 c.p.a.

18.2. Da quanto sopra, sono evidenti:

– l’interesse di parte ricorrente a una pronuncia di merito di accoglimento del terzo motivo di gravame che abbia come conseguenza il consolidamento dell’annotazione così come integrata all’esito del riesame ordinato in sede cautelare (non potendosi desumere in maniera inequivoca che tale integrazione sia stata disposta da ANAC “a pieno titolo”, ovvero senza riserva all’esito del giudizio, e dovendosi prendere atto dell’assenza di contestazioni di parte ricorrente in ordine alla concreta formulazione dell’integrazione);

– la fondatezza delle censure spiegate nel terzo motivo di ricorso, tenuto conto che il testo originario dell’annotazione non dava in alcun modo conto delle contestazioni mosse dalla società ricorrente avverso il provvedimento di risoluzione oggetto della segnalazione, in palese violazione del dovere di completezza che grava su Autorità nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (dove che, com’è noto, è strettamente connesso alla funzione tipica del Casellario).

19. Conclusivamente, il ricorso introduttivo deve essere accolto limitatamente alla censura spiegata nel terzo motivo di gravame, con conseguente consolidamento dell’annotazione così come integrata il 19 luglio 2022 (fermo il dovere dell’Autorità resistente – ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la gestione del Casellario, nonché della costante giurisprudenza amministrativa, v. Tar Lazio, I-quater, nn. 6032 e 13626 del 2022 – di integrare, a fronte dell’eventuale proposizione di apposita documentata istanza da parte dell’operatore economico, l’annotazione con l’indicazione precisa degli estremi del giudizio instaurato dalla ricorrente avverso la risoluzione disposta dalla Prefettura di ….).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/10/2023 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...