Limiti dimensionali dell’offerta tecnica. Necessario attenersi alla lex specialis !

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Viene impugnata l’aggiudicazione perché la relazione costituente l’offerta tecnica della ditta risultata vincitrice è risultata sensibilmente difforme dalle previsioni del bando, superando di gran lunga il numero di pagine previste dalla legge di gara.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24/12/2020, n.2131 accoglie il ricorso

15.5- Siffatto modus operandi della Commissione è, ad avviso del Collegio, censurabile.

15.6- Se è pur vero che “Le valutazioni delle offerte tecniche, effettuate dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dalla lex specialis, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o erroneità” (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 30/07/2019, n. 4188), tale insindacabilità presuppone che la Commissione si sia attenuta alle prescrizioni della legge di gara, atteso che “Il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la Stazione Appaltante non può sottrarsi, nel senso che, al pari dei concorrenti, anche l’Amministrazione è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento. Invero, ragionare diversamente significherebbe non solo inficiare la certezza dell’operato della stessa Commissione, ma soprattutto violare la regola fondamentale dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione della P.A., poiché la Stazione Appaltante deve – in ossequio alla par condicio competitorum – assicurare un rigoroso rispetto delle disposizioni d del bando di gara, che essa stessa ha posto a fondamento del regolare svolgimento della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4.7.2019, n.3703).

15.7- Nella fattispecie, come pocanzi rilevato, la Commissione ha sostanzialmente ammesso di aver operato in difformità dalle prescrizioni della legge di gara e ciò rende il suo operato censurabile.

15.8- A scalfire tale conclusione non risultano di pregio, ad avviso del Collegio, le giustificazioni della Commissione, riprese in sede processuale dalle resistenti, circa il fatto che, non riportando la legge di gara ulteriori indicazioni in ordine ad interlinea, dimensione o altre caratteristiche del testo, in assenza di tali elementi “tipografici” la clausola sarebbe ambigua o inapplicabile e, conseguentemente, il suo mancato rispetto degraderebbe in mera irregolarità, recessiva rispetto alla valorizzazione del favor partecipationis.

Difatti, anche ammettendo – a tutto concedere – che l’assenza di prescrizioni di ordine tipografico possa depotenziare i concreti effetti della clausola (essendo sufficiente, ad esempio, utilizzare caratteri di corpo minore per consentire di ampliarne il contenuto), tale assenza non rende la clausola di impossibile o difficile applicazione, non essendo essa né di oscuro o ambiguo significato né contraddittoria, ragion per cui non se ne giustifica la disapplicazione in sede operativa (disapplicazione, peraltro, incompatibile con la regola dell’evidenza pubblica, che, come è noto, preclude la disapplicazione delle norme di gara previamente fissate in quanto fondata essenzialmente sulla imparziale applicazione delle norme di gara e sulla non discriminazione tra i concorrenti).

Solo per completezza si soggiunge che, atteso che il vincolo dimensionale induce i concorrenti a selezionare il testo da sottoporre a valutazione, eventualmente eliminando informazioni potenzialmente apprezzabili in sede di gara, l’ammissibilità della disapplicazione potenzialmente finisce per avvantaggiare quanti non si siano attenuti al bando rispetto a quanti invece lo abbiano diligentemente rispettato anche a scapito dell’efficacia espositiva dell’elaborato.

L’aggiudicazione viene annullata e dichiarato inefficace il contratto stipulato con la controinteressata.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/12/2020 di Roberto Donati

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