Le clausole della lex specialis di gara vincolano l’Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro attuazione, non potendo disapplicarle
La Commissione, nella seduta di apertura delle offerte economiche, aveva disposto l’esclusione di R.T.I. per il mancato inserimento all’interno della c.d. busta economica del cronoprogramma prescritto a pena di esclusione dall’art. 18 del disciplinare di gara, proponendo di aggiudicare l’appalto alla ricorrente (collocata al primo posto della graduatoria provvisoria di gara).
In successiva seduta la Commissione aveva deciso di riammettere, in via di autotutela, il concorrente R.T.I. alla gara, sull’assunto che la disposizione di cui all’art. 18 del disciplinare potesse essere disapplicata dalla stazione appaltante, in quanto contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione e priva di copertura normativa, e aveva proposto di aggiudicare la gara in favore del RTI.
Ma il Bando, secondo Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 04/02/2026, n. 223, non poteva essere disapplicato:
8.8. Ritiene il Collegio che l’estensione in via ermeneutica dei casi in cui la violazione dell’art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 comporta nullità e, quindi, l’ampliamento dei casi in cui sia ammessa anche da parte della stessa stazione appaltante la disapplicazione del bando di gara, collida con i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza secondo cui “In altre parole, la giurisprudenza riconosce, da sempre, che le clausole della lex specialis di gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva, naturalmente, la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando, esigendo la tutela dell’affidamento dei destinatari una interpretazione che dia prevalenza alle espressioni letterali ed escluda ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto a evidenziare pretesi significati generativi di incertezze nell’applicazione (Cons. Stato, 19 settembre 2011, n. 5282; IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 30 agosto 2005, n. 4413; 15 aprile 2004, n. 2162).” (C.G.A.S. Regione Siciliana, Sez. Giurisdiz., 27 maggio 2025, n. 399).ù
8.8.1. Anche il bando “anti comunitario”, d’altra parte, può essere annullato, ma non disapplicato (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321; Corte giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, “Santex”: “la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all’esigenza di effettività derivante dalla direttiva 89/665, in quanto costituisce l’applicazione del principio della certezza del diritto”; nella sostanza respingendo la tesi della disapplicazione del bando anti comunitario proposta dal rimettente TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 8 agosto 2000, n. 234), salvo che esso sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere contrastante con il diritto eurounitario (norma quindi disapplicabile), avendosi in tal caso il vizio di nullità per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21 septies L. 241/1990), con possibile disapplicazione del bando (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4419).
9. Nel caso in esame l’art. 18, comma 1, lett. f) contempla un requisito che non rientra tra quelli di ordine generale ma che attiene alla valutazione dell’offerta, una volta che l’operatore economico è stato già ammesso alla gara.
9.1. Ne consegue che, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti.
9.2. Trattasi di documento che costituisce un elemento essenziale dell’offerta – la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio – rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020).
9.3. Pertanto l’impugnata determina di aggiudicazione è illegittima avendo richiamato il verbale di gara n. 13 del 20 ottobre 2025, atto per effetto del quale, avendo disapplicato una disposizione della lex specialis, ha falsato la concorrenza tra operatori economici, che hanno predisposto offerte basandosi su di un disciplinare poi non applicato in sede di valutazione delle offerte stesse.
9.4. La stazione appaltante non si è, quindi, limitata ad eseguire una mera rettifica della procedura ma ha, piuttosto, dato luogo a una pregnante modifica in corsa delle regole concorrenziali a cui la stessa si era pubblicamente auto vincolata, che alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, scelto per l’aggiudicazione dell’appalto e dell’automatica esclusione prevista, ha avuto influenza sul contegno dei concorrenti.
9.5. L’operato dell’Amministrazione è risultato, dunque, illegittimo atteso che la stessa, una volta intrapreso la via dell’autotutela, avrebbe dovuto percorrerla fino in fondo, per poter emendare in modo chiaro la lex specialis e riattivare la procedura competitiva ex novo.
9.6. Né vale a mutare le suindicate conclusioni il richiamo formulato dalla difesa della controinteressata alla pronuncia del Giudice di Appello (Cons. di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9277) per sostenere la tesi che la lex specialis, pur avendo efficacia vincolante per l’Amministrazione, dovrebbe essere disapplicata in sede di autotutela qualora risultasse in contrasto con norme imperative o principi di rango superiore dal momento che la controversia ivi esaminata atteneva ai requisiti di partecipazione (id est: idoneità professionale) e non ai requisiti minimi dell’offerta come disciplinati dall’art. 70, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (come avvenuto nel caso di specie).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/02/2026 di Roberto Donati

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