La sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla effettiva iscrizione

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La sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.

E solo la presentazione “almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione” ( art. 5 D.P.C.M. 18 aprile 2013) è tale da evitare soluzione di continuità tra due diversi provvedimenti di iscrizione.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 06/05/2026, n. 1350:

L’art 15.1 della lettera invito – disciplinare di gara ha richiesto espressamente, tra i documenti da produrre ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, una autodichiarazione, resa dal concorrente, di essere iscritto alla white list presso la Prefettura di appartenenza, senza equipollenti ai fini della partecipazione.

Si tratta all’evidenza di una clausola che, semplificando gli adempimenti a carico del concorrente, consente la partecipazione alla gara con una semplice dichiarazione con cui il concorrente che sia legittimato, o perché in possesso dell’iscrizione ovvero perché si trovi in una posizione teoricamente equipollente all’iscrizione, autodichiara il requisito assumendosene la responsabilità.

Nella fattispecie oggetto di causa, è incontestato che la società ricorrente non ha reso l’autodichiarazione né in sede di presentazione dell’offerta, né in sede di soccorso istruttorio.

Non colgono, pertanto, nel segno le censure, né la giurisprudenza richiamata a sostegno, con le quali parte ricorrente ha sostenuto di trovarsi in regola con il possesso del requisito per avere prodotto, a seguito di soccorso istruttorio, copia della istanza di rinnovo della propria iscrizione, scaduta in data 11.11.2022, alla white list presso la Prefettura di Agrigento.

Come correttamente rilevato dalla società controinteressata, la ricorrente ha prodotto un “aliud pro alio”, in quanto la lex di gara ha previsto espressamente la produzione di un’autodichiarazione, senza equipollenti, e ove la ricorrente avesse ritenuto di essere in regola con il possesso del requisito avrebbe dovuto rendere l’autodichiarazione prescritta dal disciplinare.

Tanto premesso, a confutazione delle contestazioni, indirizzate anche avverso le clausole della lettera di invito e del disciplinare di gara che richiedevano l’autodichiarazione di iscrizione alla white list – con le quali la ricorrente ha dedotto che la normativa calendata, nonché le circolari del Ministero dell’Interno e gli orientamenti ANAC, qualificano come equipollente ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, rendono sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione alla white list ancora non esitata dalla Prefettura competente e quindi in istruttoria – va rilevato che alla giurisprudenza invocata sul punto da parte ricorrente si oppone altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256, che conferma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1055) cui questo Collegio ritiene di dover aderire sia perché proveniente dal Giudice di secondo grado sia perché maggiormente aderente al dettato normativo ed ai principi in materia ( cfr. TAR Palermo, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1598).

La sentenza del Consiglio di Stato n. 10256/2024 ha chiarito che la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.

Secondo detto orientamento: “… nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante può trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione.

Ugualmente irrilevanti, ai fini di causa, sono, poi, la circolare del Ministero degli Interni in data 14/8/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023 trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice.

Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256).

In ogni caso, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, il documento presentato dalla ………. in riscontro al soccorso istruttorio non sarebbe, comunque, idoneo a dimostrare né l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo di iscrizione alla Prefettura, né che la richiesta sia stata tempestivamente presentata entro il termine di cui art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, in quanto tale documento non reca né un numero di protocollo, né una data certa.

 
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Né tale prova è evincibile dal documento prodotto dalla ricorrente come allegato 8 “White list Prefettura AG”, il quale dà atto dell’avvenuta scadenza della precedente iscrizione in data 11.11.2022 e del fatto che vi è in corso un procedimento di “aggiornamento”, senza che sia possibile evincere la data di presentazione della domanda di rinnovo, atteso che solo la presentazione “almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione” ( art. 5 D.P.C.M. 18 aprile 2013 cit) è tale da evitare soluzione di continuità tra due diversi provvedimenti di iscrizione.

La ………., di conseguenza, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, era priva del requisito sostanziale dell’essere iscritta nella “white list”, con conseguente legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara, attesa la carenza sostanziale del requisito.

Neanche può trovare condivisione la censura secondo la quale la clausola del disciplinare avente ad oggetto l’autodichiarazione di iscrizione alla c.d. white list non sarebbe stata sanzionata con l’esclusione dalla gara.

Come affermato dal Giudice di appello siciliano (CGARS, 30 luglio 2025, n. 618), che ha richiamato Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1345, “il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024). Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”. L’esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024)”.

In base a tale orientamento, la mancata iscrizione alla white list di un operatore economico che partecipi ad una gara per l’affidamento di un servizio ricompreso tra le attività indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ne comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.

Quanto all’impugnazione dell’art 15.1 del disciplinare di gara, la censura è generica, e comunque le considerazioni già svolte consentono di evidenziare come la “ratio” sottesa alla clausola medesima fosse proprio quella, invocata dalla parte ricorrente, di agevolare la partecipazione alla gara, sulla base di un approccio di tipo sostanzialistico che privilegiando, appunto, il dato sostanziale del possesso effettivo del requisito, semplificava gli adempimenti a carico dei concorrenti garantendo la partecipazione attraverso l’autodichiarazione del requisito stesso.

Ciò che sotto diverso ma correlato profilo, rappresenta altresì, ad avviso del Collegio e contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, una concreta applicazione del principio del risultato, formalizzato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, inteso a perseguire il miglior esito possibile della procedura.

Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve dunque essere respinto siccome infondato.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 08/05/2026

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