La previsione della lex specialis che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera non è irragionevole

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La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria ha indicato nell’offerta costi della manodopera ribassati rispetto ai € 205.907,40 previsti come non ribassabili dalla lex specialis, e la stazione appaltante ha poi aggiudicato l’appalto per un importo superiore a quello offerto.

Secondo la controinteressata la lex specialis non impediva agli operatori economici di ribassare i costi della manodopera. Qualora, poi, le clausole degli atti gara contenenti il divieto di ribasso del costo della manodopera dovessero essere interpretate nel senso fatto proprio dalla ricorrente, esse dovrebbero essere considerate nulle per violazione del divieto di introdurre cause di esclusione ulteriori e diverse da quelle tassativamente previste dal legislatore, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.

Tar Sardegna, Sez. II, 12/05/2026, n. 767 accoglie il ricorso stabilendo che la previsione della lex specialis che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera non è irragionevole, soprattutto negli appalti ad alta intensità di manodopera:

Del resto, nella fattispecie il costo della manodopera non è ribassabile, come visto, per precisa scelta discrezionale della stazione appaltante (v. la lettera di invito, sub doc. 7, cit., e la relazione illustrativa, sub doc. 8 della ricorrente), che ha così espresso in maniera inequivoca la volontà di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera.

 
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Al riguardo, non coglie nel segno l’assunto della controinteressata secondo cui sarebbe nulla la vista previsione della lex specialis che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro.

Il motivo merita dunque accoglimento ed ha valore dirimente, esentando il Collegio dall’esame degli ulteriori profili di censura.

Da quanto appena detto, infatti, emerge la illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di ……, perché quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per le ragioni dianzi esposte.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 13/05/2026

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