Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira all’apertura del mercato
Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. L’esigenza di non creare ostacoli all’apertura del mercato compendia quindi un’interpretazione del requisito esperienziale dell’avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori
Questo quanto ribadito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11/05/2026, n. 2974:
In sostanza, la ricorrente incidentale sostiene che la progettazione finalizzata al recupero di un immobile, sebbene riguardante opere di natura strutturale, non sarebbe idonea a dimostrare il possesso del requisito, poiché mancherebbero elementi significativi di affinità con la progettazione di strutture destinate a un impianto fotovoltaico.
Le argomentazioni della ricorrente incidentale non possono essere condivise. L’esperienza fatta valere dalla ricorrente principale con il contratto in esame riguarda, infatti, la progettazione di “strutture”, e cioè esattamente l’attività richiesta dal disciplinare di gara, il quale appunto, nel definire il requisito in esame, richiedeva di dimostrare lo svolgimento, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di almeno due contratti analoghi a quelli da affidare, nelle categorie e per gli importi indicati, relativi a servizi di progettazione, e specificava che tale esperienza avrebbe dovuto riguardare la progettazione di “strutture, opere infrastrutturali puntuali”.
Ne consegue che la ricorrente principale ha dimostrato un’esperienza coincidente con quella richiesta dalla lex specialis, ossia la progettazione di strutture.
Peraltro, anche se, per ipotesi dialettica, le due attività non dovessero essere considerate identiche, le medesime sarebbero comunque analoghe, ciò bastando per ritenere maturato il requisito esperienziale in esame alla luce della giurisprudenza secondo cui la “nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono quindi funzionali a filtrare l’ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità: si pensi al fatto che non risulta direttamente rilevante in sede di indizione di gara la posizione del contraente uscente (che sia risultato particolarmente affidabile) e che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, vige il principio di rotazione (art. 49 del d. lgs. n. 36 del 2023). Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. L’esigenza di non creare ostacoli all’apertura del mercato compendia quindi un’interpretazione del requisito esperienziale dell’avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori” (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345).
Il requisito esperienziale in discussione previsto dalla lex specialis deve allora essere interpretato non in senso restrittivo e anticoncorrenziale (come invece sostenuto dalla ricorrente incidentale, secondo la quale la partecipazione alla gara avrebbe dovuto essere limitata ai soli soggetti con esperienza specifica nella progettazione di strutture al servizio di impianti fotovoltaici), bensì in chiave proconcorrenziale; ciò con l’effetto di ammettere alla procedura anche operatori che, come la ricorrente principale, abbiano acquisito esperienze nella progettazione di strutture quantomeno analoghe a quelle destinate a sostenere il parco fotovoltaico oggetto di gara.
Deve infine aggiungersi che la controinteressata non ha punto dimostrato le ragioni per cui non vi sarebbero analogie tra l’esperienza nella progettazione strutturale relativa a interventi di recupero di un fabbricato e quella concernente le opere di sostegno di un impianto fotovoltaico. Laddove non pare dubbio che la progettazione strutturale di un intero edificio presenta un grado di complessità e richiede un impegno ben superiori rispetto alla mera progettazione delle strutture di supporto di un campo fotovoltaico, le quali si concretizzano generalmente in semplici strutture in carpenteria metallica su un unico livello, sulle quali vengono poi installati i pannelli fotovoltaici.
Quindi deve confermarsi che, anche qualora si volesse ritenere che il contratto in esame abbia un oggetto non identico a quello oggetto di gara, sussisterebbe comunque una analogia degli oggetti dei contratti, per cui la ricorrente principale avrebbe comunque dimostrato il proprio possesso del requisito esperienziale più volte detto.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 12/05/2026

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