Proroga tecnica” limitata alla definizione della fase cautelare del ricorso introduttivo e successivo affidamento d’urgenza
La stazione appaltante aveva previsto la “proroga tecnica” del servizio sino «alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto”.
La ricorrente alla camera di consiglio ha deliberatamente scelto di non far transitare in decisione la questione, rinviando la trattazione dell’affare cautelare per proporre motivi aggiunti.
Da tale iniziativa processuale, che in buona sostanza ha perimetrato nel tempo la dimensione della fase cautelare, è derivato il pieno recupero della discrezionalità dell’Amministrazione circa il ricorso o meno a una nuova “proroga tecnica”; legittimamente quest’ultima ha dunque deciso di ricorrere all’affidamento del servizio in via d’urgenza.
Questo quanto stabilito da Tar Basilicata, Sez. I, 15/01/2026, n. 19:
7.2. Infondato è, infine, il ricorso per motivi aggiunti, col quale si avversata la decisione della stazione appaltante di revocare la precedente determinazione n. 192/445 del 30 giugno 2025, di proroga dell’affidamento del servizio fino alla «alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto (n. 1361 del 22.04.2024)».
7.2.1. Nello specifico, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto il Comune di ………… ha testualmente limitato la “proroga tecnica” alla definizione della fase cautelare del ricorso introduttivo. Ora, parte ricorrente alla camera di consiglio fissata per la definizione dell’incidente cautelare ha deliberatamente scelto di non far transitare in decisione la questione, istando il rinvio della trattazione dell’affare cautelare per il dichiarato intendimento di proporre motivi aggiunti. Ebbene, da tale iniziativa processuale, che in buona sostanza ha perimetrato nel tempo la dimensione della fase cautelare, è derivato il pieno recupero della discrezionalità dell’Amministrazione circa il ricorso o meno a una nuova “proroga tecnica”; legittimamente quest’ultima ha dunque deciso di ricorrere all’affidamento del servizio in via d’urgenza all’aggiudicataria della procedura comparativa qui in rilievo. A fronte di ciò, la ricorrente, quale precedente affidatario, può vantare un interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 16 ottobre 2023, n. 281; T.A.R. Abbruzzo, Pescara, 9 febbraio 2022, n. 51). Invero, la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituisce quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata (T.A.R. Lazio, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 11594).
Peraltro, in tale prospettiva va evidenziata la condotta processuale della ricorrente che ha istato per il rinvio sul dichiarato intendimento di proporre motivi aggiunti (evidentemente riferiti all’esito della gara già contestata col ricorso introduttivo), salvo poi non provvedere in tal senso. Occorre infatti ribadire che l’atto di motivi aggiunti poi effettivamente proposto riguarda un atto differente dall’aggiudicazione (la c.d. “revoca” della proroga tecnica del 15 luglio 2025) la cui adozione è ben successiva alla data di svolgimento della relativa camera di consiglio (9 luglio 2025) e che anzi trova il proprio antecedente causale e motivazionale proprio nella ripetuta istanza di rinvio.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/01/2026 di Roberto Donati

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