La convenzione di avvalimento per lo svolgimento della gara è un atto organizzativo interno tra Enti pubblici, e la competenza è della Giunta Comunale
La convenzione di avvalimento per lo svolgimento della gara non è una convenzione associativa intercomunale, ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.), la cui approvazione sarebbe riservata in via esclusiva al Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lett. c), del medesimo T.u.e.l.
Per cui la competenza all’approvazione è della Giunta Comunale.
Questo quanto stabilito da Tar Molise, Sez. I, 24/06/2026, n. 265:
II.2 – Il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente principale deduce un preteso vizio di competenza nella sottoscrizione della convenzione di avvalimento, prima che infondato è da ritenersi improcedibile, a seguito della sopravvenuta ratifica dell’atto, quale deliberata dalla Giunta comunale.
II.2.1 – Con la delibera n. … del ….2026, pubblicata all’Albo pretorio in pari data e immediatamente eseguibile — la Giunta comunale ha ratificato, con efficacia retroattiva alla data di sottoscrizione del 09.07.2025, la Convenzione di avvalimento e il Regolamento annesso.
La delibera richiama espressamente l’art. 6 legge n. 249/1968 e l’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, e dà atto che “la presente ratifica sana il vizio di incompetenza relativa consistente nell’assenza di previa deliberazione dell’organo collegiale di governo”.
La giurisprudenza ha costantemente affermato l’ammissibilità della ratifica in pendenza di giudizio, statuendo che la ratifica di un atto viziato da incompetenza relativa costituisce ipotesi speciale di convalida, trovando il proprio fondamento normativo nell’art. 6 della legge 18.03.1968, n. 249, tutt’ora vigente e non incompatibile con l’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 2840/2009, ha precisato che l’art. 6 legge n. 249/1968 consente la convalida “anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”, atteggiandosi a previsione specificativa dell’art. 21-nonies per la particolare ipotesi dell’incompetenza relativa (cfr., anche: T.a.r. Lombardia Milano, n. 334/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 2523/2024 e Sez. IV, n. 4170/2022).
La convenzione di avvalimento, di cui al decreto commissariale n. …/2025, non è – contrariamente a quanto prospetta la ricorrente principale – una convenzione associativa intercomunale, ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.), la cui approvazione sarebbe riservata in via esclusiva al Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lett. c), del medesimo T.u.e.l.; invero, l’art. 30 T.u.e.l. disciplina le convenzioni tra Comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi propri degli Enti locali; nel caso di specie, non vi è gestione associata di servizi comunali, né costituzione di organismi comuni tra Enti locali.
L’accordo in esame è, invece, un’intesa di cooperazione amministrativa verticale tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico presso la Regione Molise (soggetto statale straordinario) e il Comune di Forli del Sannio, come tale regolato dall’art. 10, comma 4, della legge n. 116/2014 e dall’art. 15 della legge n. 241/1990.
Gli accordi organizzativi e le delegazioni amministrative inter-organiche – quale è una convenzione di avvalimento tra Commissario di Governo e Comune di Forli del Sannio – regolano i rapporti interni tra Enti pubblici, non incidendo sulle posizioni giuridiche soggettive dei partecipanti alla gara d’appalto.
Non operando una riserva competenziale, come da art. 42 T.u.e.l. — limitata alle sole convenzioni associative tra Comuni — l’atto rientra tra i poteri della Giunta comunale, quale organo a competenza residuale, come da art. 48 T.u.e.l.; ne consegue che la sottoscrizione del Sindaco configurerebbe, al più, un’ipotesi di incompetenza relativa, non di difetto di attribuzione, quindi sanabile mediante ratifica, come poi è avvenuto.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 25/06/2026

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