L’iscrizione alla White List è necessaria per le attività individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012.

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La seconda migliore offerta impugna l’aggiudicazione di procedura per progettazione ed esecuzione lavori.

L’unico motivo di ricorso è incentrato sulla necessità di escludere l’aggiudicataria, che avrebbe reso in sede di compilazione della modulistica predisposta dalla stazione appaltante, una dichiarazione non corrispondente al vero.

L’aggiudicataria infatti avrebbe dichiarato l’iscrizione/presentazione di domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list), istituito presso la Prefettura della provincia presso cui la stessa ha sede.

Tar Lazio, Latina, Sez. I, 19/12/2020, n.484 respinge il ricorso, ricordando che l’scrizione alla white list è necessaria solo per le attività previste dall’articolo 1 comma 53 della Legge 190/2012[1] che si riporta in nota con le modifiche apportate dal “Decreto Liquidità” ( si veda anche https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/aggiornato-elenco-delle-attivita-a-maggior-rischio-di-infiltrazione-mafiosa/):

8) In realtà, l’indicazione relativa all’iscrizione della XXX nella cd. white list che l’aggiudicataria imputa a un mero errore di battitura, è ininfluente posto che l’aggiudicataria non rientra nelle categorie individuate dall’art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012, per le quali è prevista la suddetta iscrizione.

Lo stesso disciplinare, come richiamato dalla ricorrente, coerentemente col dettato normativo specifica che l’onere di specificazione di essere iscritto alla c.d. white list era previsto “limitatamente ai settori indicati dalla normativa vigente”.

Pertanto, appare condivisibile la nota del 4.8.2020 con cui la Stazione Appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela avanzata dalla yyy, confermando che “l’iscrizione alla White List di cui al punto 5 della sezione D del modello A1 non è necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto in quanto le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012”.

Il ricorso viene respinto.

[1] Art. 1 comma 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

(a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi – Lettera abrogata dall’art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40);

(b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi -Lettera abrogata dall’art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40);

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20.12.2020 - autore Roberto Donati

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